§ 5.11.2 - Legge regionale 7 luglio 1976, n. 36. - Rifinanziamento e
integrazione della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54: «Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.11 difesa idrogeologica
Data:07/07/1976
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Ai fini della realizzazione dei programmi di cui alla legge regionale 19 novembre 1975 n. 54, articolo 2, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di 5.000 milioni.
Art. 2. 


§ 5.11.2 - Legge regionale 7 luglio 1976, n. 36. - Rifinanziamento e

integrazione della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54: «Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico- forestali, opere idrauliche di competenza regionale».

(B.U. 13 luglio 1976, n. 29).

 

Art. 1.

     Ai fini della realizzazione dei programmi di cui alla legge regionale 19 novembre 1975 n. 54, articolo 2, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di 5.000 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di mutui, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore a trent'anni da estinguere in semestralità costanti posticipate.

     La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, i mutui predetti.

     Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente istituito il cap. n. 109, con la denominazione «Proventi dei mutui autorizzati per gli interventi di competenza regionale in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche» e la dotazione di lire 5.000 milioni. Nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà istituito il capitolo n. 1140 con la denominazione «Spese per gli interventi di competenza regionale in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche» e lo stanziamento di lire 5.000 milioni.

     All'onere per l'ammortamento dei mutui, di cui ai precedenti commi, valutato in 700 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante la riduzione di 700 milioni degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1018 e n. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa nella rispettiva misura di 650 milioni e di 50 milioni, nonché istituendo, nello stato di previsione medesimo, il cap. 395 con la denominazione «Quote interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati per le spese in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali ed opere idrauliche» e lo stanziamento di 650 milioni, nonché il capitolo n. 1416, con la denominazione «Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati per le spese in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali e opere idrauliche» e lo stanziamento di 50 milioni.

     Negli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari 1977 e successivi, sino alla completa estinzione dei mutui, saranno iscritti i capitoli n. 395 e n. 1416, con stanziamenti pari alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.

     Il presidente della Giunta è autorizzato ad apportare. con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. [1]

 

 


[1] Il testo è riportato al 6° comma dell'art. 6 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54.