§ 5.9.9 – L.R. 18 aprile 1989, n. 22.
Realizzazione di impianti consortili di depurazione di reflui provenienti da insediamenti produttivi - Destinazione dei fondi residui dall'erogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.9 inquinamento idrico
Data:18/04/1989
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Oggetto).
Art. 3.  (Soggetti attuatori).
Art. 4.  (Procedure).
Art. 5.  (Abrogazione leggi regionali).
Art. 6.  (Oneri finanziari).


§ 5.9.9 – L.R. 18 aprile 1989, n. 22. [1]

Realizzazione di impianti consortili di depurazione di reflui provenienti da insediamenti produttivi - Destinazione dei fondi residui dall'erogazione ex LL.RR. n. 4/1981 e n. 23/1982 ai sensi dell'art. 20 della legge 319/1976 e dell'art. 5 della legge n. 650/1979.

(B.U. 26 aprile 1989, n. 17).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge utilizza, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, i fondi statali assegnati alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 non utilizzati secondo le finalità definite dalle leggi regionali 19 gennaio 1981, n. 4 e 27 agosto 1982, n. 23.

 

     Art. 2. (Oggetto).

     1. I fondi di cui all'art. 1 sono impiegati per la realizzazione di uno o più interventi per il trattamento di reflui provenienti da insediamenti produttivi, per i quali sussistono difficoltà di trattamento presso le singole unità produttive ai fini della compatibilità con le disposizioni sulla disciplina degli scarichi di cui alle citate leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.

 

     Art. 3. (Soggetti attuatori).

     1. I soggetti attuatori degli interventi di cui al precedente art. 2, sono uno o più Consorzi di imprese produttive individuati tramite la concertazione con le Associazioni di categoria rappresentative delle imprese stesse.

 

     Art. 4. (Procedure).

     1. L'individuazione degli interventi, il piano di gestione relativo, nonché le modalità di erogazione del finanziamento che potrà coprire fino al 100% della spesa di investimento, sono stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento, previa informativa alla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 5. (Abrogazione leggi regionali).

     1. Le leggi regionali 19 gennaio 1981, n. 4 e 27 agosto 1982, n. 23 sono abrogate e gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, costituiti da fondi statali reimpostati provenienti dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono destinati al finanziamento degli interventi di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 6. (Oneri finanziari).

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli 8930 e 8940 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, nei limiti delle somme che risulteranno accertabili nel corrispondente capitolo di entrata, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa e l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa con la denominazione «Interventi per la trattazione dei reflui derivanti da impianti produttivi».

     2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.