§ 5.7.133 - L.R. 4 febbraio 2002, n. 3.
Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 “Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino” e alla legge regionale 30 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:04/02/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. La lettera i) del primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) è sostituita dalla seguente
Art. 2.      1. L’articolo 20 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino) è sostituito dal seguente


§ 5.7.133 - L.R. 4 febbraio 2002, n. 3. [1]

Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 “Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino” e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 “Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino”.

(B.U. 7 febbraio 2002, n. 6).

 

Art. 1.

     1. La lettera i) del primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il quarto comma dell’articolo 12 della l.r. 53/1978 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L’articolo 20 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.