§ 5.7.88 - Legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 - Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:22/02/1993
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino.
Art. 2.  Norme transitorie.


§ 5.7.88 - Legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 - Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino.

(B.U. 3 marzo 1993, n. 9).

 

Art. 1. Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino.

     1. Il Parco naturale della Valle del Ticino, istituito con la legge regionale 21 agosto 1978, n. 53, modificata con la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 10, è ampliato sull'area denominata «Località Cascina Picchetta» nel Comune di Cameri.

     2. I nuovi confini del Parco, modificati a seguito dell'ampliamento di cui al presente articolo, sono riportati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 che sostituisce per la parte ampliata la planimetria di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53.

 

     Art. 2. Norme transitorie.

     1. Il Piano d'Area del Parco naturale della Valle del Ticino, previsto dall'articolo 15 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53, ed approvato dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 839-CR 2194 del 21 febbraio 1985, è esteso, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai territori oggetto dell'ampliamento del Parco.

     2. Per l'approvazione dell'integrazione del Piano d'Area di cui al comma precedente si applicano le procedure previste dall'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

 

 

Planimetria - (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.