§ 5.6.61 - L.R. 9 dicembre 2003, n. 33.
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:09/12/2003
Numero:33

§ 5.6.61 - L.R. 9 dicembre 2003, n. 33. [1]

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

(B.U. 11 dicembre 2003, n. 50 – 2° suppl.).

 

Art. 1. (Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri).

     1. L’autorizzazione alla cremazione sul territorio della Regione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

     2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge del defunto, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto.

     3. Al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione è anche consentito, in caso di cremazione, l’uso di feretri di legno dolce non verniciato.

     4. Nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volontà di far conservare le proprie ceneri, queste vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento ai familiari.

     5. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

     6. Ferme restando le disposizioni previste in tema di esumazione ed estumulazione di cui al Capo XVII del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), l’ufficiale di stato civile può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione; in tali casi la cremazione è possibile a condizione che, all’atto dell’esumazione o della estumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all’entrata in vigore del citato d.p.r. 285/1990.

     7. Nei casi di cui al comma 6 la cremazione avviene secondo le procedure previste dal comma 1 per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari o di loro disinteresse, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

 

Art. 2. (Provvedimenti regionali).

     1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, definisce le modalità e i casi in cui è effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione, nonchè le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

 

     Art. 3. (Norma finale).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano retroattivamente anche ai decessi avvenuti posteriormente all’entrata in vigore della l. 130/2001.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 31 ottobre 2007, n. 20.