Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 trasporti |
Data: | 29/10/2003 |
Numero: | 30 |
§ 5.5.46 - L.R. 29 ottobre 2003, n. 30.
Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte).
(B.U. 6 novembre 2003, n. 45).
Art. 1. (Integrazioni al comma 1 dell'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione eroga fondi per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture a favore delle società aeroportuali di Torino Caselle , di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione.
2. I fondi previsti al comma 1 possono essere erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale, o attraverso accordi di programma da stipulare con le società di gestione e gli enti interessati.".
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
"Art. 3.
1. La Regione favorisce la possibilità di integrazione e complementarietà commerciali fra le società di gestione aeroportuali, basate principalmente su intese di collaborazione e pianificazione congiunta di attività.".
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
"Art. 4.
1. Le intese di collaborazione previste dall'articolo 3 si svilupperanno attraverso accordi organizzativi finalizzati al raggiungimento di sinergie commerciali ed economie di scala, in una chiave di raccordo ed integrazione operativa.".