Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 trasporti |
Data: | 10/08/1998 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Principi e finalità). |
Art. 2. (Soggetti destinatari dell'intervento). |
Art. 3. (Adempimenti relativi al decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204). |
Art. 4. (Modalità di erogazione relative al decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204). |
Art. 5. (Documentazione per l'erogazione di cui al decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 204). |
Art. 6. (Liquidazioni a saldo dei contributi d'esercizio relativi agli anni 1987-1991 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151). |
Art. 7. (Liquidazioni a saldo dei contributi d'esercizio relativi agli anni 1992 e 1993 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151). |
Art. 8. (Liquidazioni a saldo dei contributi di esercizio a decorrere dall'anno 1994 ai sensi della legge 10 aprile 1981 n. 151). |
Art. 9. (Disposizioni relative a servizi particolari). |
Art. 10. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.5.31 - Legge regionale 10 agosto 1998, n. 22.
Interventi finanziari della Regione per il risanamento del settore del trasporto pubblico locale.
(B.U. 19 agosto 1998, n. 33).
Art. 1. (Principi e finalità).
1. La Regione dispone, in concorso con lo Stato, interventi finanziari a favore dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, al fine di perseguire il risanamento e lo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale.
Art. 2. (Soggetti destinatari dell'intervento).
1. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale destinatari degli interventi finanziari sono:
a) gli enti locali;
b) le imprese concessionarie di servizi;
c) le aziende speciali.
2. Gli interventi finanziari, anche ad integrazione di risorse statali, concorrono alla copertura:
a) dei disavanzi di esercizio dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, per il periodo 1987-1993, in applicazione del
b) dei disavanzi di esercizio dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 1994, anche sulla base di disposizioni finanziarie dello Stato.
3. Gli interventi finanziari riguardano inoltre la concessione di contributi in conto esercizio spettanti ai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 1987, in applicazione della
4. Sono ammessi ai contributi previsti dal
5. Sono ammessi ai contributi previsti all'articolo 10, comma 3, i soggetti che, avendo esercitato i servizi di trasporto pubblico locale nel periodo 1987-1993, anche non per l'intero periodo, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato lo svolgimento dei servizi o risultino sottoposti a procedura fallimentare oppure abbiano presentato la documentazione oltre i termini indicati al comma 4 e comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge.
6. I fondi regionali previsti ai commi 2 e 3 sono assegnati secondo le disposizioni del presente articolo e degli articoli 3, 4 e 5.
Art. 3. (Adempimenti relativi al
1. La Regione, con deliberazione di Giunta pubblicata sul Bollettino ufficiale, definisce l'ammontare dei disavanzi ammessi a contributo ai sensi del
2. La Regione approva i piani entro novanta giorni dalla presentazione, sentiti gli altri enti concedenti.
3. La Regione dispone, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 5, la revoca di due decimi dell'intero contributo spettante o il recupero della medesima quota del contributo se già erogato, nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito il miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi operativi al netto degli oneri finanziari, rispetto a quello relativo all'anno 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento.
4. La Regione dispone il recupero dell'intero contributo, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 5, qualora sia definitivamente accertato dai dati di consuntivo 1997 il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi operativi al netto degli oneri finanziari nella misura prevista o la mancata copertura dei disavanzi risultanti dai piani approvati. Il diritto alla fruizione del contributo viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto sia inferiore al 15 per cento. A decorrere dall'anno 1997 i soggetti beneficiari devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento.
5. Le dichiarazioni degli effettivi rapporti tra i proventi ed i costi di cui ai commi 3 e 4 sono redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 4. (Modalità di erogazione relative al
1. La Regione procede alla determinazione dei contributi da erogare ripartendo il contributo proporzionalmente ai disavanzi ammessi, secondo la procedura descritta all'articolo 5, salvo conguaglio rispetto agli acconti erogati.
2. I contributi sono erogati in rate annuali ad avvenuta approvazione del piano di riassorbimento di cui all'articolo 3, comma 2. I soggetti beneficiari entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, hanno la facoltà di optare per l'erogazione in un'unica soluzione, attraverso la contrazione da parte della Regione di apposito mutuo previo espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 3.
Art. 5. (Documentazione per l'erogazione di cui al
1. La documentazione trasmessa alla Regione dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, relativa ai disavanzi di esercizio per il periodo 1987-1993 rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del
2. I dati economici sono verificati rispetto al numero degli addetti, al numero dei veicoli ed alle percorrenze chilometriche ammissibili e sono considerati al netto di ogni costo figurativo ad eccezione del costo del personale per le ditte individuali e le società di persone.
3. Il disavanzo annualmente minore risultante dal confronto di cui al comma 1 costituisce base di ripartizione dei contributi di cui al
4. La certificazione dei disavanzi di esercizio trasmessa dalla Regione nei termini perentori previsti dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 19 giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1995, è considerata a titolo definitivo. Eventuali disponibilità di risorse sono impiegate ai sensi dell'articolo 10.
Art. 6. (Liquidazioni a saldo dei contributi d'esercizio relativi agli anni 1987-1991 ai sensi della
1. Le somme erogate a titolo di saldo dei contributi di esercizio deliberati con provvedimenti della Giunta regionale per gli anni dal 1987 al 1991 sono considerate a titolo definitivo.
Art. 7. (Liquidazioni a saldo dei contributi d'esercizio relativi agli anni 1992 e 1993 ai sensi della
1. Le somme erogate a titolo di acconto dei contributi di esercizio deliberati con provvedimenti della Giunta regionale per gli anni 1992 e 1993 sono considerate a titolo definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Le eventuali somme da erogare a titolo di saldo concorrono a ridurre i disavanzi per i relativi esercizi limitatamente alle disponibilità residue della
Art. 8. (Liquidazioni a saldo dei contributi di esercizio a decorrere dall'anno 1994 ai sensi della
1. I contributi di esercizio a decorrere dall'anno 1994 sono determinati rispetto alla
2. Per gli esercizi finanziari a decorrere dall'anno 1994, i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a trasmettere le documentazioni previste per la quantificazione del contributo sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 4 della
3. I dati di cui al comma 2 costituiscono i costi dichiarati da raffrontare con i costi economici standardizzati del servizio ed i ricavi dichiarati da raffrontare con i ricavi minimi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della
4. L'Amministrazione regionale determina con deliberazione di Giunta le modalità di certificazione della documentazione contabile presentata a consuntivo per il 1994 e anni successivi da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 1 del
Art. 9. (Disposizioni relative a servizi particolari).
1. A decorrere dall'anno 1992 per le gestioni in economia dei servizi di trasporto pubblico locale da parte di comuni, loro consorzi e comunità montane, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 8, ultimo comma della
2. Per l'anno 1992 i contributi di esercizio di cui alla
3. A decorrere dall'anno 1993 gli aggiornamenti del costo economico standardizzato per gli impianti ed i servizi di cui al comma 2 sono regolati conformemente alle modalità di cui alla tabella C.
Art. 10. (Disposizioni finanziarie).
1. La somma di lire 28.145.370.000 di cui al
2. La Regione concorre con fondi propri alla copertura totale dei disavanzi di cui all'art. 2, comma 2. lettera a) nella misura di 10 miliardi all'anno per 10 anni con decorrenza dal 1998.
3. La Regione provvede con fondi propri, di cui allo stanziamento del comma 8, alla copertura entro il limite massimo del 60 per cento dei disavanzi determinati con le stesse modalità del
4. Espletate le assegnazioni contributive ai sensi del comma 2 eventuali disponibilità accertate possono essere attribuite, al fine di concorrere al riassorbimento totale dei disavanzi per gli anni oggetto della contribuzione, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 5, che risultano in attività di esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge e, in via subordinata, alla copertura dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 2, comma 2, lettera b).
5. In caso di inadempienza dei soggetti destinatari del contributo, tale da comportare il recupero, totale o parziale, del contributo stesso, la Regione procede al recupero rivalendosi sui contributi in conto esercizio spettanti ai medesimi soggetti ai sensi della
6. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa complessiva di lire 10 miliardi.
7. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento a fianco indicato: capitolo di spesa di cui al comma 2 con lo stanziamento di lire 10 miliardi denominato "Fondo regionale ad integrazione dei contributi statali per la copertura totale dei disavanzi di esercizio dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale".
8. Per l'anno finanziario 1999 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco indicato:
a) capitolo di spesa di cui all'art. 8, comma 2, con lo stanziamento di lire 1 miliardo denominato: "Spese per onorari ai soggetti iscritti al registro di cui all'art. 1 del
b) capitolo di spesa di cui al comma 3, con lo stanziamento di lire 7,5 miliardi denominato: "Contributo regionale nel limite del 60 per cento per la copertura dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo 1987-1993, dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale che abbiano cessato lo svolgimento dei servizi o che risultino sottoposti a procedura fallimentare oppure abbiano presentato la documentazione richiesta oltre i termini previsti".
9. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1998 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910 del bilancio per l'anno finanziario 1998 nella misura di lire 10 miliardi.
Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910 del bilancio per l'anno finanziario 1999, nella misura di lire 18,5 miliardi.
10. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali, fatta salva la previsione di spesa di cui al comma 2, che è autorizzata sino all'anno 2007 compreso.
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabelle
(Omissis)
[1] Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 9 dicembre 1998, n. 49.