§ 5.5.18 - Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 11.
Interventi finanziari nel settore del trasporto pubblico locale a seguito dell'alluvione del novembre 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:24/01/1995
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Interventi urgenti per il trasporto pubblico locale a seguito dell'alluvione del novembre 1994.
Art. 2.  Urgenza.


§ 5.5.18 - Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 11. [1]

Interventi finanziari nel settore del trasporto pubblico locale a seguito dell'alluvione del novembre 1994.

(B.U. 25 gennaio 1995, 1° supplem. spec. al n. 4).

 

Art. 1. Interventi urgenti per il trasporto pubblico locale a seguito dell'alluvione del novembre 1994.

     1. Alle Aziende concessionarie del Servizio di trasporto pubblico locale gravemente danneggiate dall'alluvione del novembre 1994, limitatamente all'esercizio finanziario per l'anno 1995, possono essere erogati contributi di esercizio a copertura dei deficit aziendali, derogando anche dai limiti delle quote trimestrali fissati dall'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 1982, n. 16.

 

     Art. 2. Urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.