§ 5.4.1 - Legge regionale 11 ottobre 1976, n. 50.
Norme per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 edilizia scolastica
Data:11/10/1976
Numero:50


Sommario
Art. 1.      All'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, provvedono gli Enti Obbligati, Province e Comuni, anche riuniti in consorzio, secondo le [...]
Art. 2.  (Individuazione delle aree).
Art. 3.  (Acquisizione delle aree).
Art. 4.  (Progettazione delle opere e gestione dei lavori).
Art. 5.  (Spese generali e tecniche).
Art. 6.  (Approvazione dei progetti).
Art. 7.  (Finanziamento delle opere).
Art. 8.  (Affidamento dei lavori).
Art. 9.  (Amministrazione diretta e concessione).
Art. 10.  (Licitazione privata, trattativa privata e appalto concorso).
Art. 11.  (Consorzio di Imprese).
Art. 12.  (Varianti al progetto approvato).
Art. 13.  (Collaudo).
Art. 14.  (Pagamenti).
Art. 15.  (Disposizioni contabili).
Art. 16.  (Procedure surrogatorie regionali).
Art. 17.  (Consegna delle opere).
Art. 18.      Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali vigenti in materia.


§ 5.4.1 - Legge regionale 11 ottobre 1976, n. 50.

Norme per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

(B.U. 19 ottobre 1976, n. 43).

 

Art. 1.

     All'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, provvedono gli Enti Obbligati, Province e Comuni, anche riuniti in consorzio, secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 2. (Individuazione delle aree).

     Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo precedente, sono prescelte ed individuate secondo le prescrizioni dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

     Sulle aree individuate al sensi del 2° comma dell'articolo 10 della legge 5.8.1975, n. 412, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3.11.1952, n. 1902 e successive modificazioni. Nel caso di Comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, le misure di salvaguardia si applicano sino all'emissione del decreto di vincolo da parte del Presidente della Giunta regionale, previsto dal comma 5° dell'articolo 10 della legge 5.8.1975, n. 412, ma comunque non oltre i 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di individuazione dell'area.

 

     Art. 3. (Acquisizione delle aree).

     Per l'acquisizione delle aree gli Enti Obbligati sono tenuti ad avvalersi delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, integrate dall'art. 6 della legge 27 giugno 1974, n. 247.

     Per l'acquisizione delle aree di cui al precedente comma, gli Enti Obbligati possono far gravare l'onere relativo sul fondi previsti in programma al sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

     I provvedimenti con i quali vengono individuate le aree legittimano gli Enti competenti a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari alla procedura espropriativa, e la progettazione delle opere.

     Gli Enti Obbligati devono promuovere la procedura di occupazione d'urgenza entro il termine massimo di 20 giorni dal momento in cui sono divenute esecutive le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere.

     Le opere comprese nei programmi regolati dalla presente legge sono a tutti gli effetti dichiarati di pubblica utilità ed i relativi lavori sono urgenti ed indifferibili.

 

     Art. 4. (Progettazione delle opere e gestione dei lavori).

     Gli Enti Obbligati all'attuazione dei programmi, anche riuniti in Consorzio, nel caso in cui non ricorrono all'appalto-concorso o non si avvalgano dell'Istituto della concessione, provvedono alla progettazione delle opere di edilizia scolastica, nonché alla direzione, contabilità e assistenza ai lavori, attraverso i propri uffici tecnici, o mediante affidamento a uffici tecnici di altri Enti Pubblici o avvalendosi di liberi professionisti.

     I suddetti Enti provvedono all'attuazione delle parti in programma di loro competenza, con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

 

     Art. 5. (Spese generali e tecniche).

     La spesa conseguente alla redazione del progetto e alla direzione dei lavori, se affidati a uffici tecnici di altri Enti Pubblici o a liberi professionisti, può essere contenuta nel finanziamento in programma.

     In particolare, qualora l'Ente Obbligato provveda mediante ricorso ad Uffici Tecnici di altri Enti pubblici alla progettazione o alla direzione dei lavori la relativa spesa dovrà essere stabilita in apposita convenzione da stipularsi in sede di conferimento d'incarico.

     Qualora invece l'Ente Obbligato affidi ad un libero professionista, congiuntamente o disgiuntamente la redazione del progetto e la direzione dei lavori, la spesa conseguente è calcolata in base alle tariffe professionali vigenti all'atto dell'incarico con riferimento all'intervento finanziato in programma ed è compreso in detto importo.

     Il pagamento corrispondente alla progettazione verrà effettuato ad avvenuta approvazione del progetto su presentazione di notula vistata dall'Ordine Professionale e quello per la direzione dei lavori verrà effettuato in corso dell'opera, all'atto del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

     In ogni caso l'Ente Obbligato può prevedere in progetto una quota forfettaria per spese generali e collaudo entro il limite del 2% dell'importo finanziato.

     Per le opere aggiudicate mediante appalto concorso l'Ente Obbligato, secondo il caso, può prevedere in progetto la somma da corrispondere al libero professionista incaricato alla direzione dei lavori o la quota di cui al precedente comma.

 

     Art. 6. (Approvazione dei progetti).

     I progetti delle opere finanziate ai sensi della presente legge non sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dall'art. 285 della legge C.P. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni e sono approvati con delibera del Consiglio dell'Ente Obbligato.

     Gli Enti Obbligati, nella deliberazione dei rispettivi consigli devono attestare che i progetti siano contenuti entro la spesa prevista nel programma, salvo gli interventi integrativi di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412 e rispettino gli indirizzi indicati nell'articolo 1 della predetta legge nonché le norme tecniche di cui al D.M. 18 dicembre 1975.

     Copia della suddetta deliberazione dev'essere trasmessa alla Giunta regionale, unitamente al progetto per il formale impegno di spesa entro 5 mesi dalla data di pubblicazione del programma triennale di edilizia scolastica sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 7. (Finanziamento delle opere).

     Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, emesso in base alla deliberazione dell'Ente Obbligato di cui all'articolo 6 della presente legge impegna la spesa prevista nel programma regionale per la realizzazione dell'opera fino alla concorrenza dello stanziamento globale assegnato alla Regione Piemonte per ciascun triennio.

 

     Art. 8. (Affidamento dei lavori).

     All'affidamento dei lavori gli Enti Obbligati possono provvedere nelle seguenti forme:

     - amministrazione diretta;

     - concessione;

     - appalto.

     All'appalto delle opere gli Enti Obbligati devono provvedere entro 40 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto formale impegno di spesa, di cui al precedente art. 7, invitandovi a partecipare imprese iscritte all'A.N.C. per le categorie e gli importi corrispondenti all'opera da eseguire.

     L'appalto dovrà essere esperito in una delle seguenti forme:

     - trattativa privata;

     - licitazione privata;

     - appalto concorso.

 

     Art. 9. (Amministrazione diretta e concessione).

     Quando all'esecuzione delle opere si proceda in amministrazione diretta dovranno osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui al Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, approdato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 cap. IV, Sez. III.

     Gli Enti Obbligati, anche al fine di ricorrere a procedimenti di industrializzazione edilizia, possono affidare la progettazione e la esecuzione delle opere in concessione a Enti, Imprese od a Consorzi di imprese, nonché cooperative o loro consorzi sulla base di apposite convenzioni.

     Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di attuazione delle opere i tempi e i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento ed in particolare dovranno rifarsi all'osservanza delle clausole di una convenzione tipo preventivamente approvata dalla Giunta regionale.

     Il bando di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1975 n. 412 dovrà essere pubblicato con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2.2.1973, n. 14 a cura dell'Ente concedente o dal Consorzio tra tali Enti entro 30 gg. dalla pubblicazione del programma sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Esso dovrà concretarsi in un programma di massima, da porsi a base della gara per la scelta del concessionario e dovrà contenere:

     a) gli elementi atti ad individuare le caratteristiche generali dell'opera, nonché la consistenza degli edifici, degli impianti e dei servizi compresi nell'intervento da realizzare;

     b) l'indicazione della spesa prevista in via di massima.

     La scelta del concessionario viene determinata previa qualificazione da effettuarsi nelle forme e nei modi seguenti:

     a) sulla base della dimostrazione della capacità tecnica del concorrente formulata mediante:

1) elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, con indicazione del relativo importo;

2) dichiarazione circa l'attrezzatura e i mezzi d'opera disponibili per l'esecuzione dell'appalto;

3) dichiarazione circa l'organizzazione e la consistenza numerica degli occupati con particolare riguardo ai tecnici dipendenti o meno di cui il concorrente stesso disporrà per l'esecuzione dell'opera;

     b) sulla base della dimostrazione della capacità finanziaria del concorrente fornita mediante:

1) idonee dichiarazioni bancarie;

2) dichiarazione relativa alla cifra di affari globale e in lavori, riferiti agli ultimi 3 esercizi.

 

     Art. 10. (Licitazione privata, trattativa privata e appalto concorso).

     L'appalto delle opere avviene di norma mediante licitazione privata, da esperire ai sensi dell'art. 1 punto c) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e anche nel caso di presentazione di una sola offerta.

     Quando l'offerta comporti un aumento, l'aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente appaltante è subordinata al giudizio favorevole della Giunta regionale sulla congruità dell'aumento stesso e sulla possibilità di concedere l'integrazione nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 3 della legge 5.8.1975, n. 412.

     Può consentirsi l'aggiudicazione dell'appalto a trattativa privata, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

     Quando all'appalto si proceda mediante appalto concorso, l'aggiudicazione è pronunciata da una Commissione composta:

     - dal legale rappresentante dell'Ente Obbligato, che la presiede;

     - dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'Ente o da un libero professionista nominato dall'Ente Obbligato;

     - da altri tre membri, nominati dal Consiglio dell'Ente Obbligato, particolarmente esperti in discipline tecnico-amministrative regolarmente iscritti negli albi professionali di competenza o dipendenti di pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 11. (Consorzio di Imprese).

     I lavori possono essere affidati a licitazione privata, in appalto concorso o mediante concessione anche a Consorzi di Imprese.

     Il Consorzio dovrà comunque affidare i singoli lavori appaltati ad Imprese consorziate che siano iscritte all'A.N.C. per la categoria e l'importo corrispondente ai lavori da eseguire.

     All'offerta dovrà essere allegato l'atto costitutivo del consorzio dal quale risultino i nominativi dei legali rappresentanti del Consorzio e l'autorizzazione degli stessi a rappresentare ciascuna Impresa partecipante verso il committente, nonché l'autorizzazione a riscuotere e quietanziare per conto delle Imprese consorziate.

     Il Consorzio assume solidalmente con ciascuna delle imprese che lo compongono la piena responsabilità circa la regolare esecuzione dei lavori appaltati.

 

     Art. 12. (Varianti al progetto approvato).

     Le perizie relative a lavori di variante o suppletive, rispetto al progetto approvato, sempreché non modifichino la natura e la destinazione dell'opera, nonché le eventuali relative maggiori spese, purché contenute nel limite dell'impegno totale fissato dal programma triennale, e a cui si possa provvedere attraverso l'utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti o delle economie derivanti da ribassi d'asta, sono approvate dagli Enti Obbligati.

     [Le varianti, che per giustificati motivi si rendano necessarie, le quali comportino maggior spese che superino le previsioni di programma e che non siano coperte da interventi integrativi dell'Ente Obbligato, devono essere approvate dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato regionale per le Opere pubbliche, che provvede, in caso di giudizio favorevole, all'integrazione del finanziamento, nei limiti delle somme disponibili al sensi dell'articolo 3, comma sesto, della legge 5.8.1975, n. 412] [1].

 

     Art. 13. (Collaudo).

     Per le opere di cui alla presente legge la nomina dei collaudatori è di competenza degli enti che hanno provveduto all'approvazione dei progetti così come spetta agli enti stessi l'approvazione degli atti di contabilità finale e dei certificati di collaudo.

     Le predette incombenze competono alla Giunta regionale nel caso in cui la Regione si sia sostituita agli Enti interessati nell'esecuzione dei lavori ai sensi del successivo art. 16 per difetto degli adempimenti a loro carico, previsti dalla presente legge.

     Per le opere fino all'importo di 100 milioni di lire, secondo le risultanze del conto finale, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.

 

     Art. 14. (Pagamenti).

     Al fine di facilitare l'inizio ed il compimento dei lavori la Regione, sulla base di specifica richiesta formulata dall'Ente Obbligato, anticipa per in tramite dello stesso all'Impresa appaltatrice, sui fondi di cui al successivo articolo 15 il rateo per il primo stato di avanzamento dei lavori, quale risulta dal capitolato, in base al verbale di aggiudicazione o dal relativo contratto.

     Possono essere ancora anticipate sulla base di specifica richiesta dell'Ente Obbligato, all'impresa appaltatrice le rate successive fino alla concorrenza dell'importo risultante dallo stato finale dei lavori, in base agli stati di avanzamento firmati dal direttore del lavori e relativi al ratei già corrisposti, nonché in base ai corrispondenti certificati di pagamento firmati dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'Ente Obbligato.

     La somministrazione del rateo a saldo è disposta in base al certificato di collaudo di cui al precedente articolo 13 ed all'inerente deliberazione dell'Ente Obbligato.

     La somministrazione delle spese tecniche di cui all'articolo 5 è disposta in base alle apposite note, vistate dal competente ordine professionale, e all'inerente deliberazione dell'Ente Obbligato.

 

     Art. 15. (Disposizioni contabili).

     L'effettuazione dei pagamenti nel termini e con le modalità di cui all'art. 14, nonché il recupero dello Stato di somme corrisposte agli Enti Obbligati sono rispettivamente riferiti al capitolo n. 1472, istituito nel bilancio per l'anno finanziario 1976 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1976, n. 29 con la denominazione «Somministrazioni di fondi per gli anni 1975 e 1976 agli Enti Obbligati per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412», e con lo stanziamento di L. 13.862.135.000, ed al capitolo n. 165, parimenti istituito nel bilancio per l'anno finanziario 1976 con la denominazione «Assegnazione di fondi relativi agli anni 1975 e 1976, per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412», e con la dotazione di L. 13.862.135.000.

     Nel bilancio dell'anno finanziario 1977 e di ciascuno degli anni successivi, i capitoli di cui al precedente comma saranno iscritti con stanziamenti commisurati alle somme attribuite alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 6 della legge 5.8.1975, n. 412.

 

     Art. 16. (Procedure surrogatorie regionali).

     Entro 30 giorni dalla inutile scadenza dei termini previsti dalla presente legge per i vari adempimenti da parte degli Enti Obbligati, il Presidente della Giunta regionale, d'ufficio, o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, assegna nuovi termini, trascorsi i quali provvede in via sostitutiva o propone al Consiglio regionale lo storno del fondi.

 

     Art. 17. (Consegna delle opere).

     Le opere realizzate vanno a far parte del patrimonio indisponibile degli Enti Obbligati, con destinazione ad uso scolastico, nonché, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, ad uso della comunità secondo gli indirizzi di cui alla lettera a) art. 1 della legge 5 agosto 1975 n. 412.

     La consegna definitiva delle opere avverrà contestualmente alla approvazione da parte della Giunta regionale del collaudo disposto dall'Ente Obbligato.

 

     Art. 18.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali vigenti in materia.

 

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 febbraio 2008, n. 6, con la decorrenza di cui all'art. 8 della stessa L.R. 6/08.