§ 5.3.20 - Legge regionale 15 aprile 1994, n. 8.
Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 11, recante nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:15/04/1994
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, è inserito il seguente:
Art. 2.      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della L.R 11/1993, è inserito il seguente:
Art. 3.      1. Al comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 11/1993, sono abrogate le seguenti parole:
Art. 4.      1. Dopo l'articolo 13 della L.R. 11/1993, è inserito il seguente:
Art. 5.      1. Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 11/1993 sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. Il comma 4 dell'articolo 22 della L.R. 11/1993, è sostituito dal seguente:


§ 5.3.20 - Legge regionale 15 aprile 1994, n. 8. [1]

Modifiche alla L.R. 26 aprile 1993, n. 11, recante nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.

(B.U. 20 aprile 1994, n. 16).

 

Art. 1.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della L.R 11/1993, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Al comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 11/1993, sono abrogate le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Dopo l'articolo 13 della L.R. 11/1993, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Il comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 11/1993 sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Il comma 4 dell'articolo 22 della L.R. 11/1993, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 58 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3.