Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 opere pubbliche |
Data: | 09/12/1992 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Sospensione Titolo II legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. |
Art. 2. Sanatoria dei provvedimenti già assunti. |
Art. 3. Urgenza. |
§ 5.2.14 – L.R. 9 dicembre 1992, n. 53. [1]
Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici - Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme.
(B.U. 16 dicembre 1992, n. 51).
Art. 1. Sospensione Titolo II
1. L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della
2. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 33 della L.R. 84/18, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'articolo 33 della L.R. 18/84.
Art. 2. Sanatoria dei provvedimenti già assunti.
1. Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1992 e l'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle leggi riportate nell'articolo 33 della citata L.R. 18/84.
Sono altresì validi gli atti conseguenti a provvedimenti già assunti sulla base della precedente normativa dagli organi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Urgenza.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto.
[1] Abrogata dall'art. 2 della