§ 5.2.14 – L.R. 9 dicembre 1992, n. 53.
Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici - Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 opere pubbliche
Data:09/12/1992
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Sospensione Titolo II legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.
Art. 2.  Sanatoria dei provvedimenti già assunti.
Art. 3.  Urgenza.


§ 5.2.14 – L.R. 9 dicembre 1992, n. 53. [1]

Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici - Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme.

(B.U. 16 dicembre 1992, n. 51).

 

     Art. 1. Sospensione Titolo II legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.

     1. L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, è sospesa fino al 31 dicembre 1992.

     2. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 33 della L.R. 84/18, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'articolo 33 della L.R. 18/84.

 

     Art. 2. Sanatoria dei provvedimenti già assunti.

     1. Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1992 e l'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle leggi riportate nell'articolo 33 della citata L.R. 18/84.

     Sono altresì validi gli atti conseguenti a provvedimenti già assunti sulla base della precedente normativa dagli organi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.