Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 opere pubbliche |
Data: | 14/01/1991 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Sospensione dell'applicazione del Titolo II della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18). |
Art. 2. (Sanatoria dei provvedimenti già assunti). |
§ 5.2.13 – L.R. 14 gennaio 1991, n. 1. [1]
Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici.
(B.U. 16 gennaio 1991, n. 3).
Art. 1. (Sospensione dell'applicazione del Titolo II della
1. L'applicazione degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della
2. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della
Art. 2. (Sanatoria dei provvedimenti già assunti).
1. Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra il primo gennaio 1989 e l'entrata in vigore della presente legge, in conformità, alle leggi riportate nell'art. 33 della citata
[1] Abrogata dall'art. 2 della