§ 5.2.13 – L.R. 14 gennaio 1991, n. 1.
Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 opere pubbliche
Data:14/01/1991
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Sospensione dell'applicazione del Titolo II della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18).
Art. 2.  (Sanatoria dei provvedimenti già assunti).


§ 5.2.13 – L.R. 14 gennaio 1991, n. 1. [1]

Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici.

(B.U. 16 gennaio 1991, n. 3).

 

Art. 1. (Sospensione dell'applicazione del Titolo II della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18).

     1. L'applicazione degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, è sospesa fino al 31 dicembre 1991.

     2. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.

 

     Art. 2. (Sanatoria dei provvedimenti già assunti).

     1. Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra il primo gennaio 1989 e l'entrata in vigore della presente legge, in conformità, alle leggi riportate nell'art. 33 della citata legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Sono altresì validi gli atti conseguenti a provvedimenti già assunti sulla base della precedente normativa dagli organi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.