Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 opere pubbliche |
Data: | 25/08/1987 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della L.R. 21 marzo 1984, n. 18, è sospesa fino al 31 dicembre 1988. |
Art. 2. (Sanatoria dei provvedimenti già assunti). |
§ 5.2.12 - Legge regionale 25 agosto 1987, n. 43. [1]
Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici - Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme.
(B.U. 2 settembre 1987, n. 35).
L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della
Fino a tale data sono da considerarsi in vigore - in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della
Art. 2. (Sanatoria dei provvedimenti già assunti).
Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra il I° gennaio 1987 e l'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle leggi riportate nell'art. 33 della citata
[1] Abrogata dall'art. 2 della