Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 opere pubbliche |
Data: | 30/05/1980 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. Fino a quando la normativa relativa ad opere e lavori pubblici non sarà diversamente disciplinata |
Art. 2. I contributi previsti dalla legge regionale 4.12.1978, n. 73 possono essere corrisposti anche in annualità imputando la spesa relativa al capitolo 6075 del bilancio regionale del 1980 |
§ 5.2.6 – L.R. 30 maggio 1980, n. 71. [1]
Norme transitorie per il finanziamento di opere e lavori pubblici di interesse regionale.
(B.U. 11 giugno 1980, n. 24).
Fino a quando la normativa relativa ad opere e lavori pubblici non sarà diversamente disciplinata:
a) i limiti fissati dalla legge regionale 16.5.1975, n. 28, all'art. 17 punti 11 e 14 del comma primo e dell'art. 18 punti 1 e 6 del comma primo sono elevati a L. 500 milioni;
b) il limite fissato dalla legge regionale 16.5.1975, n. 28, all'art. 10 per l'obbligatorietà dell'atto di collaudo è elevato a L. 150 milioni per tutti i lavori comunque rientranti nella competenza regionale in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 della
I contributi previsti dalla legge regionale 4.12.1978, n. 73 possono essere corrisposti anche in annualità imputando la spesa relativa al capitolo 6075 del bilancio regionale del 1980.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della