§ 5.1.19 - Legge regionale 23 marzo 1995, n. 43.
Interpretazione autentica dell'articolo 21, ultimo comma, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni «Tutela [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:23/03/1995
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica.


§ 5.1.19 - Legge regionale 23 marzo 1995, n. 43. [1]

Interpretazione autentica dell'articolo 21, ultimo comma, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni «Tutela ed uso del suolo».

(B.U. 24 marzo 1995, n. 12 - suppl.).

 

Art. 1. Interpretazione autentica.

     1. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni ha il solo scopo di favorire il raggiungimento della soglia minima di standards richiesta dalla legge, consentendo di computare, oltre alle aree dismesse gratuitamente al Comune o espropriate, quelle solo asservite a servizio pubblico.

     2. Le aree asservite ad uso pubblico in alternativa alla dismissione gratuita o all'esproprio, non sono utilizzabili nel computo della cubatura o delle superfici realizzabili con gli indici di edificabilità fondiaria.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.