Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.9 occupazione |
Data: | 27/11/2006 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Principi. |
Art. 3. Definizioni. |
Art. 4. Autorizzazione regionale e iscrizione delle Agenzie per il lavoro nelle sezioni regionali dell'albo nazionale. |
Art. 5. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati. |
Art. 6. Funzioni delle province. |
Art. 7. Funzioni dell'Agenzia Piemonte Lavoro. |
Art. 8. Compiti degli organismi di concertazione previsti dalla L.R. n. 41/1998. |
Art. 9. Norma transitoria. |
Art. 10. Clausola valutativa. |
Art. 11. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.9.26 - L.R. 27 novembre 2006, n. 36. [1]
Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
(B.U. 30 novembre 2006, n. 48).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 6 e 7 del
Art. 2. Principi.
1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro assume come parametro di base la centralità della persona e la garanzia di parità di accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini e cittadine.
2. Le norme contenute nella presente legge si ispirano ai seguenti principi direttivi:
a) assicurare il governo delle politiche del lavoro confermando il ruolo di programmazione, indirizzo e coordinamento generale della Regione nel rispetto delle competenze attribuite alle province e dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza;
b) favorire l'interazione tra gli operatori pubblici e gli operatori privati accreditati, attraverso la creazione ed il governo della rete regionale dei servizi al lavoro per evitare il rischio di frammentazione dei servizi;
c) garantire la qualificazione del sistema regionale dei servizi al lavoro attraverso il miglioramento dei meccanismi di funzionamento dei soggetti componenti la rete, in modo da favorire l'occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici con particolare riguardo a quelli appartenenti alle categorie svantaggiate;
d) contribuire alla promozione ed alla piena valorizzazione delle competenze professionali delle persone e delle occasioni di lavoro e di impresa, al superamento delle discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nello sviluppo professionale e di carriera;
e) concorrere al superamento di ogni altra forma di discriminazione nel mercato del lavoro ed al perseguimento dell'obiettivo di stabilizzare la condizione lavorativa.
Art. 3. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:
a) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale la Regione abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati Agenzie per il lavoro, allo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici nel mercato del lavoro regionale;
b) "accreditamento": provvedimento mediante il quale la Regione, in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, riconosce ad un operatore, pubblico e privato, l'idoneità a:
1) erogare i servizi al lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, fatta eccezione per le funzioni amministrative attribuite in via esclusiva alle province, nell'ambito del territorio regionale;
2) partecipare attivamente alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.
Art. 4. Autorizzazione regionale e iscrizione delle Agenzie per il lavoro nelle sezioni regionali dell'albo nazionale.
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal
2. L'autorizzazione, previa verifica dei requisiti richiesti di cui all'articolo 5 del
3. Per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del
4. Per i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 3, del
Art. 5. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare e sentiti gli Enti bilaterali regionali o, in caso di assenza di questi ultimi, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, istituisce con proprio provvedimento l'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto degli indirizzi regionali definiti ai sensi dell'articolo 3 del
a) necessità, per i centri provinciali per l'impiego, di adeguare la propria offerta ad una domanda di servizi specialistici e innovativi;
b) rispetto di standard omogenei di servizio nel territorio regionale;
c) garanzia di gratuità dell'accesso ai servizi da parte dei lavoratori.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego istituiti dalle province ai sensi della
3. L'erogazione delle risorse pubbliche assegnate alle province avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica finalizzate a garantire l'economicità della scelta del soggetto affidatario, nonché ad assicurare un servizio di qualità ed un corretto rapporto tra costi e benefici.
4. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale, d'intesa con le province, disciplina altresì:
a) i requisiti minimi degli operatori, in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
b) le procedure per l'accreditamento per gli operatori pubblici e privati autorizzati;
c) le modalità di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati;
d) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti;
e) le idonee forme di controllo;
f) le modalità di conferimento obbligatorio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché l'obbligo di interconnessione con la Borsa continua del lavoro.
5. La definizione dei requisiti minimi di cui al comma 4, lettera a), si attiene ai seguenti criteri generali:
a) presenza di capacità gestionali e logistiche adeguate e comprovate;
b) sussistenza di competenze professionali specifiche e comprovate da idonea documentazione relativa ai titoli di studio e professionali posseduti dai dipendenti, soci, amministratori, consulenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi alle persone ed alle imprese;
c) rilevazione di esperienze almeno biennali ed analoghe o assimilabili alle attività svolte dalle Agenzie per il lavoro previste all'articolo 4 del
d) prevalenza, nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale direttamente adibito all'erogazione dei servizi, di rapporti di lavoro subordinato con gli operatori pubblici e privati accreditati, nel rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. L'accreditamento è rilasciato dal direttore della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, previa verifica dei requisiti richiesti.
Art. 6. Funzioni delle province.
1. Ferma restando l'attribuzione delle funzioni di cui alla
a) certificazione, conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione;
b) avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 16 della
2. Le province esercitano il ruolo di governo della rete locale dei servizi per il lavoro da esplicarsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 4 e 5, della
a) la definizione degli interventi delle politiche attive del lavoro;
b) il coordinamento degli operatori pubblici e privati accreditati;
c) il conferimento delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, ai soggetti accreditati facenti parte della rete dei servizi provinciali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle province medesime e ferme restando le norme in materia di affidamenti per le pubbliche amministrazioni.
3. Le province esercitano le funzioni assegnate con le proprie strutture o tramite soggetti, pubblici o privati accreditati, che intervengono in via non sostitutiva per completare la gamma dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti in un'ottica di integrazione.
Art. 7. Funzioni dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
1. L'Agenzia Piemonte Lavoro svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della
Art. 8. Compiti degli organismi di concertazione previsti dalla
1. La Commissione regionale di concertazione ed il Comitato al lavoro e formazione professionale, previsti rispettivamente agli articoli 7 e 8 della
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Commissione ed il Comitato si riuniscono in seduta comune.
Art. 9. Norma transitoria.
1. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del
Art. 10. Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative, mettendo in evidenza:
a) gli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 7;
b) la funzionalità dei servizi prestati dai soggetti autorizzati ed accreditati nell'ambito del sistema;
c) la concertazione e la leale collaborazione, previste agli articoli 4 e 5, raggiunte con le parti sociali e le autonomie locali;
d) l'attivazione delle risorse impiegate e le relative modalità di gestione;
e) le criticità emerse nell'attuazione della legge.
Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Abrogata dall'art. 66 della