§ 4.9.17 - Legge regionale 29 agosto 2000, n. 51.
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.9 occupazione
Data:29/08/2000
Numero:51


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Destinatari e modalità di finanziamento).
Art. 3.  (Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento).
Art. 4.  (Azioni di assistenza tecnica).
Art. 5.  (Organo amministrativo del Fondo).
Art. 6.  (Ruolo dell'Agenzia Piemonte Lavoro).
Art. 7.  (Norme finanziarie per l'istituzione del Fondo e per il finanziamento delle relative attività).
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.9.17 - Legge regionale 29 agosto 2000, n. 51. [1]

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

(B.U. 6 settembre 2000, n. 36).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La Regione Piemonte con la presente legge istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina gli organi amministrativi.

     2. Il Fondo è destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

 

     Art. 2. (Destinatari e modalità di finanziamento).

     1. Le agevolazioni finanziate con la disponibilità del Fondo sono destinate ai datori di lavoro privati, ancorché non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla l. 68/1999, alle cooperative sociali e consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), agli enti locali e loro consorzi socio-assistenziali, agli enti pubblici economici nonché altri soggetti pubblici privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

     2. Le agevolazioni finanziate con la disponibilità del Fondo non possono riferirsi ad interventi agevolati con il ricorso al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 4, lettera b) della l. 68/1999.

     3. I finanziamenti sono erogati dalle province, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 3. I progetti sono finanziati, fino al massimo dell'80 per cento dell'importo richiesto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

     4. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, i servizi competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti integrati di inserimento lavorativo.

     5. Non sono ammissibili a finanziamento agevolazioni relative agli oneri contrattuali dei datori di lavoro. Non sono inoltre ammissibili, neppure ai fini della determinazione delle quote di partecipazione richieste ai proponenti, le spese per personale dipendente o in collaborazione, nonché le spese generali di struttura, che non siano direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. Ai predetti fini, non si considera inoltre alcuna spesa per personale interno sostenuta nella realizzazione dei progetti da parte degli enti locali e dei loro consorzi, delle aziende sanitarie e dei centri e dei servizi pubblici per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

 

     Art. 3. (Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento).

     1. Il programma regionale per l'occupazione dei disabili fa parte integrante del programma triennale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).

     2. Il piano annuale per l'occupazione dei disabili fa parte integrante del piano annuale da realizzarsi in materia di politiche del lavoro di cui all'articolo 4 della l.r. 41/1998.

     3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del Fondo, stabilendo, fra l'altro:

     a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo;

     b) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;

     c) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo sia stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;

     d) i criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale;

     e) i criteri per il riparto a livello provinciale dei servizi di assistenza tecnica di cui all'articolo 4.

 

     Art. 4. (Azioni di assistenza tecnica).

     1. La Regione promuove la predisposizione di azioni di assistenza tecnica al fine di favorire la realizzazione da parte dei servizi competenti dei progetti di inserimento lavorativo per i disabili.

     2. I servizi competenti possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di soggetti che abbiano svolto attività di tutore riconosciuta per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi previsti dalla l. 68/1999.

 

     Art. 5. (Organo amministrativo del Fondo).

     1. E' istituito, a supporto tecnico delle attività della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 3, il "Comitato per la gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili", di seguito denominato "Comitato" quale organo amministrativo del Fondo di cui all'articolo 1 composto da:

     a) il responsabile della struttura regionale in materia di Formazione Professionale e Lavoro con funzioni di Presidente;

     b) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;

     c) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;

     d) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione delle province piemontesi (UPP);

     e) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato dall'UPP;

     f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

     g) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

     h) tre delegati delle associazioni rappresentative dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

     2. I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Il Comitato dura in carica quarantotto mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni fino al suo rinnovo.

     4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

     5. Con regolamento interno il Comitato disciplina le ulteriori modalità di funzionamento.

 

     Art. 6. (Ruolo dell'Agenzia Piemonte Lavoro).

     1. L'Agenzia Piemonte Lavoro svolge compiti di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi regionali in materia di collocamento al lavoro dei disabili, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della l.r. 41/1998.

     2. L'Agenzia predispone la relazione annuale che la Regione deve presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e per consentire alla Regione gli opportuni adeguamenti, anche normativi, per l'efficace svolgimento degli interventi.

 

     Art. 7. (Norme finanziarie per l'istituzione del Fondo e per il finanziamento delle relative attività).

     1. E' istituito, nell'entrata del bilancio regionale per l'anno 2000, un capitolo denominato "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", con lo stanziamento "per memoria", nel quale far confluire gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla l. 68/1999 nonché i contributi versati dai datori di lavoro, da fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

     2. Sono istituiti, nella spesa del bilancio regionale per l'anno 2000, due distinti capitoli, con lo stanziamento rispettivamente "per memoria" il primo denominato "Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999" e il secondo capitolo denominato "Spesa per i servizi di assistenza tecnica per l'occupazione dei disabili". La dotazione finanziaria è annualmente definita con la legge di approvazione del bilancio di previsione o con le leggi di variazione.

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

Indice

Art. 1. Oggetto e finalità

Art. 2. Destinatari e modalità di finanziamento

Art. 3. Atti di programmazione, indirizzo e coordinamento

Art. 4. Azioni di assistenza tecnica

Art. 5. Organo amministrativo del Fondo

Art. 6. Ruolo dell'Agenzia Piemonte Lavoro

Art. 7. Norme finanziarie per l'istituzione del Fondo e per il finanziamento delle relative attività

Art. 8. Dichiarazione d'urgenza

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 66 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34.