Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 alberghi |
Data: | 23/01/2006 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Sospensione dell’alinea del comma 4 dell’articolo 15 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate “bed and [...] |
Art. 2. (Comunicazione all’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale). |
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 4.7.13 – L.R. 23 gennaio 2006, n. 3. [1]
Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate “bed and breakfast” relative all’anno 2006.
(B.U. 26 gennaio 2006, n. 4).
Art. 1. (Sospensione dell’alinea del comma 4 dell’articolo 15 bis della
1. Al fine di incrementare l’offerta turistica in occasione dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006" e considerata l’eccezionalità dell’evento, l’applicazione dell’alinea del comma 4 dell’articolo 15 bis della
Art. 2. (Comunicazione all’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale).
1. Entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge, l’esercente l’attività di “bed and breakfast” comunica all’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), competente per territorio, l’articolazione del calendario di apertura per l’anno 2006 che sostituisce il precedente inviato ai sensi dell’articolo 15 bis, comma 10, della
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Abrogata dall'art. 28 della