§ 4.6.61 - L.R. 18 febbraio 2010, n. 9.
Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:18/02/2010
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse)
Art. 3.  (Programma annuale)
Art. 4.  (Fruibilità delle strade militari dismesse)
Art. 5.  (Relazione al Consiglio)
Art. 6.  (Norma finanziaria)


§ 4.6.61 - L.R. 18 febbraio 2010, n. 9. [1]

Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse.

(B.U. 25 febbraio 2010, n. 8)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo delle strade militari dismesse, quali percorsi storico-culturali e turistico-sportivi e ne prevede, attraverso specifici interventi ed iniziative, il recupero e la valorizzazione, nonché l'inserimento nei circuiti escursionistici.

 

     Art. 2. (Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse)

1. La Regione promuove:

a) interventi per il recupero delle strade militari dismesse, con particolare attenzione alla regolarizzazione del sedime stradale, alla regolamentazione delle acque, al rifacimento delle cunette e a tutte le opere accessorie necessarie per contenerne il degrado;

b) progetti che individuano le strade militari dismesse da collocare nella rete dei percorsi escursionistici, quale completamento e valore aggiunto per gli ambienti in cui si trovano;

c) iniziative di divulgazione del valore storico delle strade militari dismesse e delle annesse fortificazioni, quali la realizzazione di filmati concernenti eventi storici svoltisi nei territori ad esse pertinenti, l'allestimento di musei storici ed etnografici, l'organizzazione di rievocazioni di eventi e battaglie che hanno interessato il territorio;

d) censimento e creazione di un catasto delle strade militari dismesse dell'arco alpino occidentale, con il coinvolgimento delle province, delle comunità montane, dei comuni e delle competenti sezioni del Club alpino italiano.

 

     Art. 3. (Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, approva un programma annuale delle iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse e determina i criteri per la concessione dei contributi alle province e alle comunità montane.

 

     Art. 4. (Fruibilità delle strade militari dismesse)

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la fruibilità delle strade militari dismesse, con particolare riferimento:

a) alle modalità per la realizzazione e il coordinamento degli interventi e delle azioni di recupero e valorizzazione previsti dall'articolo 2;

b) alle attività necessarie per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità e dei manufatti;

c) alle caratteristiche tecniche occorrenti per le diverse modalità di fruizione della viabilità;

d) alla definizione di una segnaletica omogenea rispetto a quella adottata per la rete dei percorsi escursionistici.

2. Sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale a norma del comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province adottano un proprio regolamento, individuando i soggetti tenuti alle attività di cui al comma 1, lettera b).

 

     Art. 5. (Relazione al Consiglio)

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che illustra:

a) quali e quanti interventi sono stati finanziati;

b) i benefici ottenuti nel recupero delle strade militari dismesse;

c) eventuali difficoltà verificatesi in sede di applicazione della legge.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011 agli oneri annui pari a 1.200.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14192 e pari a 800.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB DB14161, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 19 maggio 2021, n. 9.