§ 4.6.33 - Legge regionale 6 marzo 2000, n. 19.
Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:06/03/2000
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75).
Art. 2.  (Modifica delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale).


§ 4.6.33 - Legge regionale 6 marzo 2000, n. 19. [1]

Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75"Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte".

(B.U. 8 marzo 2000, n. 10).

 

Art. 1. (Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75).

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell' articolo 4 della l. 217/1983 ed in applicazione dei criteri indicati al comma 1, sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:

a) Ambito 1: Comuni di cui al comma 1 dell'area metropolitana di Torino;

b) Ambito 2: Comuni di cui al comma 1 della Valle di Susa e del Pinerolese;

c) Ambito 3: Comuni di cui al comma 1 del Canavese e delle Valli di Lanzo;

d) Ambito 4: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Biella;

e) Ambito 5: Comuni di cui al comma 1 della Valsesia e della Provincia di Vercelli;

f) Ambito 6: Comuni di cui al comma 1 dei Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell'Ossola;

g) Ambito 7: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 6;

h) Ambito 8: Comuni di cui al comma 1 delle Langhe e del Roero;

i) Ambito 9: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 8;

l) Ambito 10: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Alessandria;

m) Ambito 11: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Asti."

 

     Art. 2. (Modifica delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale).

     1. Gli organismi costituiti negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti della Provincia di Novara e della Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10 della l.r. 75/1996 e riconosciuti come Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale adottano, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti di fusione, trasformazione, modifica e liquidazione per adeguarsi ai nuovi ambiti indicati nell'articolo 1.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.