§ 4.6.28 - Legge regionale 20 novembre 1998, n. 37.
Modifica della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:20/11/1998
Numero:37


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 4.6.28 - Legge regionale 20 novembre 1998, n. 37. [1]

Modifica della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte".

(B.U. 25 novembre 1998, n. 47).

 

Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e' sostituito dal seguente:

" 1. Il personale di cui all'articolo 22, comma 1, viene immesso, fatta salva la possibilita' di trasferimento volontario presso gli enti locali, gli enti strumentali e dipendenti della Regione, comprese le Agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65), nel ruolo organico regionale ed assegnato funzionalmente, cosi' come previsto dall'articolo 15, all'Agenzia per la promozione turistica e alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale o, in subordine, agli enti locali per la gestione di servizi turistici o per l'attuazione di progetti di promozione dello sviluppo locale " .

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 75/1996, e' sostituito dal seguente:

" 2. L'immissione in ruolo, nel rispetto delle posizioni economiche e giuridiche acquisite, compreso l'eventuale livello economico differenziato di cui all' articolo 35 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990), senza che sia intaccato il numero dei livelli economici differenziati attribuibili dalla Regione Piemonte, comporta l'incremento della dotazione organica del personale di ruolo della Giunta regionale, stabilita dall' articolo 48 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale). Tale dotazione organica e' pertanto incrementata di un numero di posti pari al personale da immettere. Le unita' di personale sono aggiunte fino al riassorbimento ed i relativi posti in organico sono gradualmente eliminati a mano a mano che si verificano le cessazioni dal servizio di tale personale "

 

     Art. 2.

     1. Il dispositivo di cui all'articolo 1 esplica la sua efficacia entro il 15 dicembre 1998.


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.