§ 4.6.23 – L.R. 24 novembre 1995, n. 85.
Amministrazione straordinaria delle Aziende di promozione turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:24/11/1995
Numero:85


Sommario
Art. 1.      1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di modifica della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, e di riordino dell'organizzazione turistica regionale, non si provvede alla nomina degli [...]


§ 4.6.23 – L.R. 24 novembre 1995, n. 85. [1]

Amministrazione straordinaria delle Aziende di promozione turistica.

(B.U. 20 novembre 1995, n. 82).

 

     Art. 1.

     1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di modifica della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, e di riordino dell'organizzazione turistica regionale, non si provvede alla nomina degli organi delle Aziende di promozione turistica.

     2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli organi in carica sono sciolti e il Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione regionale, nomina per ciascuna Azienda di promozione turistica un Amministratore straordinario, che esercita le competenze degli organi dell'Azienda.

     3. Gli Amministratori straordinari delle Aziende di promozione turistica del Piemonte rimangono in carica fino all'entrata in vigore della legge di riordino dell'organizzazione turistica regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 [2].

     4. Agli Amministratori straordinari sono corrisposte indennità pari a quelle previste per i Presidenti delle rispettive Aziende di promozione turistica.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 giugno 1996, n. 31.