§ 4.6.1 - Legge regionale 26 giugno 1979 n. 35 - Promozione della domanda
turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:26/06/1979
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo piemontese, la Regione dispone interventi per:
Art. 2.      Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma [...]
Art. 3.      Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1979, con lo stanziamento di cui al capitolo n. 8230 dello stato di previsione della spesa per lo [...]


§ 4.6.1 - Legge regionale 26 giugno 1979 n. 35 - Promozione della domanda

turistica.

(B.U. 3 luglio 1979, n. 27).

 

Art. 1.

     Allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo piemontese, la Regione dispone interventi per:

     a) la propaganda turistica, sia in Italia che all'estero;

     b) la partecipazione a fiere, mostre e altre manifestazioni nazionali ed estere;

     c) gli acquisti e gli approntamenti di materiale in funzione delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b);

     d) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione.

     Le attività promozionali all'estero sono svolte in conformità agli artt. 4, 2° comma, e 57 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma tecnico-finanziario delle iniziative da attuare nell'anno successivo.

     Il 7% dello stanziamento può essere destinato a fondo di riserva per le iniziative non prevedibili al momento dell'approvazione del programma.

     Per l'attuazione del programma o di singole iniziative la Giunta regionale può avvalersi di Enti od organizzazioni idonei allo svolgimento dell'attività programmata.

 

     Art. 3.

     Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1979, con lo stanziamento di cui al capitolo n. 8230 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

     Le spese per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.