| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Piemonte | 
| Materia: | 4. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 4.4 commercio | 
| Data: | 27/02/1979 | 
| Numero: | 8 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie «Fiere» e «Distributori di carburanti» ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attualmente svolte [...] | 
§ 4.4.4 - Legge regionale 27 febbraio 1979, n. 8. - Norme per l'esercizio
delle funzioni amministrative, trasferite o delegate alla Regione ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e attualmente svolte dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, relative alle materie «Fiere» e «Distributori di carburanti».
(B.U. 6 marzo 1979, n. 10).
     Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie «Fiere» e «Distributori di carburanti» ai sensi dell'art. 64 del 
Le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale erano di competenza del Consiglio e della Giunta Camerale spettano alla Giunta regionale.
Le attribuzioni che Secondo la vigente normativa statale erano di competenza dei Presidenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura spettano al Presidente della Giunta regionale.
     E' soppresso il parere delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'art. 8 del