§ 4.4.4 - Legge regionale 27 febbraio 1979, n. 8. - Norme per l'esercizio
delle funzioni amministrative, trasferite o delegate alla Regione ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:27/02/1979
Numero:8


Sommario
Art. unico.      Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie «Fiere» e «Distributori di carburanti» ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attualmente svolte [...]


§ 4.4.4 - Legge regionale 27 febbraio 1979, n. 8. - Norme per l'esercizio

delle funzioni amministrative, trasferite o delegate alla Regione ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e attualmente svolte dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, relative alle materie «Fiere» e «Distributori di carburanti».

(B.U. 6 marzo 1979, n. 10).

 

Art. unico.

     Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie «Fiere» e «Distributori di carburanti» ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, attualmente svolte dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, sono esercitate dalla Regione a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale erano di competenza del Consiglio e della Giunta Camerale spettano alla Giunta regionale.

     Le attribuzioni che Secondo la vigente normativa statale erano di competenza dei Presidenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura spettano al Presidente della Giunta regionale.

     E' soppresso il parere delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.