§ 4.4.3 – L.R. 29 giugno 1978, n. 39.
Legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 modifiche legge regionale 15 novembre 1976, n. 57 rettifiche art. 4, 1° comma.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:29/06/1978
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Contributi in interesse-trasferimento limiti d'impegno e passaggio in economia dei residui passivi).
Art. 2.  (Rettifica di denominazione di capitolo di spesa).
Art. 3.  (Autorizzazione di spesa).
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie per i contributi rateali). All'onere di lire 240 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1987 di cui all'articolo precedente, si provvede mediante la riduzione di [...]
Art. 5.      Il presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 6.  (Urgenza).


§ 4.4.3 – L.R. 29 giugno 1978, n. 39. [1]

Legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 modifiche legge regionale 15 novembre 1976, n. 57 rettifiche art. 4, 1° comma.

(B.U. 4 luglio 1978, n. 27).

 

Art. 1. (Contributi in interesse-trasferimento limiti d'impegno e passaggio in economia dei residui passivi).

     La decorrenza del limite d'impegno di 360 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo 1367 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 358.309.850 che sarà riferita al capitolo 5380 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

     Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1367 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

     Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1987. Nel primo rendiconto generale della Regione che sarà approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge, le somme di L. 358.309.850 iscritte rispettivamente al capitolo 1367 del bilancio 1975, al capitolo n. 1375 del bilancio 1976 ed al capitolo 13750 del bilancio 1977 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

 

     Art. 2. (Rettifica di denominazione di capitolo di spesa).

     La denominazione del capitolo 1374 istituito con l'articolo 4 della legge regionale 15.11.1976 n. 57 «contributi annui in capitale a favore di Enti locali territoriali, dell'associazionismo e della cooperazione per lo sviluppo strutturale della rete distributiva in Piemonte», nonché la medesima denominazione dei correlativi capitoli degli esercizi successivi è rettificata secondo la denominazione originaria del corrispondente capitolo 1366/1 del bilancio 1975 istituito con l'art. 19 della legge regionale 4 giugno 1975 n. 47 in «contributi costanti in capitale della durata di cinque anni per investimenti realizzabili dai gruppi d'acquisto associazioni, cooperative e da altri operatori commerciali».

 

     Art. 3. (Autorizzazione di spesa).

     Per le finalità di cui all'art. 6 lett. b) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1987 la spesa di lire 240 milioni annue da utilizzare secondo le norme previste dalla legge sopra citata, in due distinti periodi di cinque anni ciascuno decorrenti rispettivamente dal 1978 e dal 1983.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie per i contributi rateali). All'onere di lire 240 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1987 di cui all'articolo precedente, si provvede mediante la riduzione di pari importo del limite di impegno di cui all'art. 1 - 1° comma della presente legge.

     La riduzione di cui al precedente comma è operata in correlazione alla riscontrata eccedenza rispetto agli impegni di spesa stabiliti dall'art. 1, 2° comma della presente legge.

     Lo stanziamento di competenza del capitolo 5380 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 è conseguentemente ridotto a L. 118.309.850.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 sarà istituito apposito capitolo con la denominazione «contributi costanti in capitale della durata di cinque anni per investimenti realizzabili da gruppi d'acquisto, associazioni, cooperative e da altri operatori commerciali» con lo stanziamento di lire 240 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo 12900 del bilancio 1978 sarà contestualmente ridotto di lire 240 milioni.

     Nel bilanci per i rispettivi anni dal 1979 al 1982 (primo periodo) e dal 1983 al 1987 (secondo periodo) il capitolo di cui al quarto comma sarà iscritto con la denominazione e con lo stanziamento in esso indicato.

 

     Art. 5.

     Il presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del 6° comma dell'art. 45 dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.