§ 4.2.9 - Legge regionale 19 dicembre 1995, n. 89.
Disposizioni transitorie per la costituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 6 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato
Data:19/12/1995
Numero:89

§ 4.2.9 - Legge regionale 19 dicembre 1995, n. 89.

Disposizioni transitorie per la costituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 recante: Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di tutela e di rappresentanza dell'artigianato, e successive modifiche e integrazioni.

(B.U. 27 dicembre 1995, n. 52).

 

(Abrogata dall'art. 67 della L.R. 9 maggio 1997, n. 21).