§ 4.1.72 - L.R. 26 giugno 2003, n. 12.
Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:26/06/2003
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Interventi finanziabili).
Art. 4.  (Soggetti interessati).
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Parere dell’Unione europea).


§ 4.1.72 - L.R. 26 giugno 2003, n. 12.

Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura.

(B.U. 3 luglio 2003, n. 27).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, allo scopo di proteggere le colture frutticole di pregio dalle avversità e calamità naturali, promuove interventi di difesa attiva delle colture con reti antigrandine e impianti antibrina, nonché la difesa passiva mediante il ricorso alle polizze assicurative agevolate previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), e successive modifiche, ed il monitoraggio dell’influenza delle avversità e calamità naturali sulle produzioni agricole.

     2. Gli interventi previsti al comma 1 non si configurano come incentivo alla produzione regionale ma sono finalizzati al contenimento dei costi e al miglioramento della qualità delle produzioni frutticole di pregio al fine di favorire la permanenza e il consolidamento della frutticoltura come risorsa fondamentale del territorio rurale regionale.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. Il finanziamento è riservato alle aziende agricole che operino nella regione per la coltivazione di mele, pere, pesche, nettarine, drupacee in genere, actinidia e piccoli frutti.

     2. Sono esclusi dall’aiuto i frutteti misti non professionali, i prati arborati e le alberature sparse.

 

     Art. 3. (Interventi finanziabili).

     1. La Regione, per le finalità previste dall’articolo 1, finanzia:

     a) interventi di difesa attiva mediante impianti con rete antigrandine ed impianti di irrigazione antibrina realizzati dopo la data di approvazione della presente legge purché in presenza delle condizioni di cui all’articolo 4, che non abbiano usufruito di altra contribuzione derivata da finanziamenti pubblici;

     b) interventi di difesa passiva volti all’ampliamento dell’offerta assicurativa e al contenimento dei costi, nonché per favorire la costituzione di fondi mutualistici e di solidarietà creati con i contributi di produttori consorziati;

     c) studi e ricerche sulle tipologie di polizze assicurative, ivi compresa l’elaborazione di polizze assicurative innovative, sulla copertura di rischi e la conseguente entità di premi e risarcimenti, nonché gestione ed implementazione di banche dati relative alle avversità e calamità naturali in agricoltura, alla pedo-climatologia e agrometeorologia, alle produzioni agricole potenziali di aree omogenee.

     2. I finanziamenti previsti dal comma 1 vengono corrisposti:

     a) per gli interventi di cui alla lettera a), sotto forma di contributo in conto capitale entro il limite massimo del 40 per cento della spesa ammissibile per le aziende di pianura e di collina ed entro il limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per le aziende delle zone montane;

     b) per gli interventi di cui alla lettera b), sotto forma di contributo in conto capitale per l’integrazione del contributo statale corrisposto ai sensi della l. 185/1992 sul pagamento dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a calamità naturali.

     Tale contributo può essere concesso dalla Regione Piemonte fino alla concorrenza di una copertura globale massima del 50 per cento del premio assicurativo, comprensivo della partecipazione dello Stato, nell’ipotesi che il contributo statale non raggiunga tale soglia percentuale. Il contributo regionale non può in nessun caso eccedere il 10 per cento del premio assicurativo pagato dal produttore;

     c) per gli interventi di cui alla lettera c), in forma di spesa diretta della Regione Piemonte nel limite massimo del 5 per cento delle provvidenze stanziate dall’articolo 5.

     3. La Giunta Regionale, ogni anno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), definisce con propria deliberazione le norme e le procedure per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1.

 

          Art. 4. (Soggetti interessati).

     1. Sono finanziabili gli interventi proposti da aziende agricole condotte da imprenditori agricoli a titolo principale e non principale, da persone fisiche e diverse da quelle fisiche, da consorzi di produttori agricoli costituiti per l’attuazione della difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e da altri soggetti di cui all’articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale), e successive modifiche.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Ai contributi in conto capitale a favore di aziende agricole e consorzi di produttori per interventi di difesa attiva e passiva, per l’anno finanziario 2003, pari ad euro 1.000.000,00 si provvede con la dotazione finanziaria dell’UPB 13012 (Territorio rurale. Infrastrutture rurali e territorio. Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l’anno 2003.

     2. Per gli anni 2004 e 2005, alla spesa in conto capitale, di cui al comma 1, per ciascun anno pari ad euro 5.000.000,00 e euro 7.000.000,00, si provvede ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

     3. Alla spesa corrente per studi e ricerche nonché per la gestione ed implementazione di banche dati, relativi alle avversità e calamità naturali in agricoltura, alla pedo-climatologia, all’agrometeorologia, alla produzione agricola potenziale di aree omogenee, alle tipologie di polizze assicurative, alla copertura dei rischi ed all’entità dei premi e dei risarcimenti, si fa fronte ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della l.r. 2/2003.

 

     Art. 6. (Parere dell’Unione europea).

     1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell’Unione europea.