Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 05/01/1995 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per le aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico le cui stalle fruiscono di acqua proveniente da pozzi o fontanili per le operazioni di mungitura, pulizia e raffreddamento non [...] |
Art. 2. 1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo di cui lire 300 milioni per l'anno 1994 e lire 700 milioni per l'anno 1995 |
§ 4.1.41 – L.R. 5 gennaio 1995, n. 5. [1]
Intervento straordinario sugli oneri per le analisi previste dalle norme di cui ai decreti ministeriali 9 maggio 1991, n. 184 e n. 185.
(B.U. 11 gennaio 1995, n. 2).
1. Per le aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico le cui stalle fruiscono di acqua proveniente da pozzi o fontanili per le operazioni di mungitura, pulizia e raffreddamento non essendo collegate ad acquedotti, gli oneri per le analisi previste dai decreti ministeriali 9 maggio 1991, n. 184 e n. 185 sono a carico dell'Amministrazione Regionale.
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo di cui lire 300 milioni per l'anno 1994 e lire 700 milioni per l'anno 1995.
2. Agli oneri conseguenti l'applicazione del comma 1 si provvede come segue:
a) quanto a lire 300 milioni per l'anno 1994 mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 22030 del bilancio per l'anno finanziario 1994;
b) quanto a lire 700 milioni per il 1995 mediante utilizzazione di un pari importo delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione Piemonte a valere sull'accantonamento previsto per l'anno 1995 a favore del Ministero delle Risorse agricole nella tabella B ) del disegno di legge n. 1364 «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1995).
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994 viene conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione «Contributi straordinari sugli oneri per le analisi previste dai decreti ministeriali n. 184 e n. 185 del 9 maggio 1991» e con la dotazione di lire 300 milioni in termini di competenza e di cassa.
[1] Abrogata dall'art. 2 della