§ 4.1.33 - L.R. 14 luglio 1988, n. 35.
Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:14/07/1988
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Certificazione di garanzia di produzione delle carni bovine).
Art. 2.  (Macellazione di bovini certificati).
Art. 3.  (Condizioni di vendita delle carni).
Art. 4.  (Attività promozionali).
Art. 5.  (Sanzioni).


§ 4.1.33 - L.R. 14 luglio 1988, n. 35. [1]

Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine.

(B.U. 20 luglio 1988, n. 29).

 

Art. 1. (Certificazione di garanzia di produzione delle carni bovine).

     Al fine di tutelare la qualificazione sanitaria della carne bovina a favore della salute dei cittadini e dell'espansione dei consumi, assicurando nel contempo un più incisivo controllo sulla salubrità delle produzioni, viene istituito il «Certificato di garanzia di produzione delle carni bovine», che documenta, per ogni singolo capo, le modalità di allevamento e di produzione.

     Il certificato, di cui al precedente comma, si configura come uno strumento per una più completa applicazione delle norme statali in materia, senza sovrapporsi alle iniziative di tutela della qualità della carne e può essere rilasciato dai consorzi di valorizzazione o dalle associazioni dei produttori del settore zootecnico-carni, nonché direttamente da parte dei singoli produttori, che si impegnano a rispettare le condizioni di produzione di cui al regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della stessa. La dichiarazione, ad avallo della sua veridicità, deve essere sottoscritta dal veterinario d'azienda.

 

     Art. 2. (Macellazione di bovini certificati).

     Gli animali in possesso del certificato di garanzia dovranno essere macellati in stabilimenti per i quali il servizio Veterinario Regionale attesti il possesso degli adatti requisiti strutturali e di valide condizioni igieniche di lavorazione.

     Il veterinario ispettore, dopo visita sanitaria favorevole, apporrà sul certificato di garanzia apposito timbro di riconoscimento del macello. Alle certificazioni sprovviste di timbro non viene riconosciuto alcun valore.

 

     Art. 3. (Condizioni di vendita delle carni).

     Gli esercizi di vendita delle carni aderenti all'iniziativa devono vendere, per quanto si riferisce alla specie bovina, esclusivamente carni garantite ed esporre in modo ben visibile il certificato di garanzia.

 

     Art. 4. (Attività promozionali).

     L'Amministrazione Regionale può promuovere campagne per la qualificazione delle carni bovine certificate, anche avvalendosi dei consorzi di valorizzazione, delle associazioni dei produttori e dei consumatori, delle associazioni dei dettaglianti o di altri Enti e organismi idonei.

 

     Art. 5. (Sanzioni).

     La Regione Piemonte, tramite gli operatori del servizio Sanitario Nazionale ed altri organismi pubblici appositamente individuati, esercita le indispensabili azioni di controllo e vigilanza, sia nella fase di produzione sia di quella di commercializzazione.

     I trasgressori, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, perderanno, per un periodo variabile da sei mesi a due anni, la possibilità di certificare la produzione, di commercializzarla nell'ambito dell'iniziativa, nonché eventuali provvidenze derivanti da leggi regionali.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 26.