§ 4.1.30 - Legge regionale 23 febbraio 1987, n. 11.
Abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1986, n. 63.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:23/02/1987
Numero:11


Sommario
Art. 1      La legge regionale 29 dicembre 1986, n. 63 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 7 gennaio 1987 - è abrogata con effetto dal 22 gennaio 1987.
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 4.1.30 - Legge regionale 23 febbraio 1987, n. 11. [1]

Abrogazione della legge regionale 29 dicembre 1986, n. 63.

(B.U. 25 febbraio 1987, n. 8).

 

Art. 1

     La legge regionale 29 dicembre 1986, n. 63 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 7 gennaio 1987 - è abrogata con effetto dal 22 gennaio 1987.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.