§ 4.1.19 - Legge regionale 22 aprile 1980, n. 27 - Norme regionali per
l'attuazione del regolamento del consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19.6.1978, n. 1360 e della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:22/04/1980
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Settori produttivi di applicazione).
Art. 3.  (Associazione dei produttori agricoli).
Art. 4.  (Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli).
Art. 5.  (Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli).
Art. 6.  (Partecipazione alla programmazione regionale).
Art. 7.  (Comitato regionale piemontese di coordinamento delle Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli).
Art. 8.  (Contributi).
Art. 9.  (Associazioni preesistenti).
Art. 10.  (Preferenze).
Art. 11.  (Istruzioni tecniche).
Art. 12.  (Norme regolamentari).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 14.  (Disposizioni finali).


§ 4.1.19 - Legge regionale 22 aprile 1980, n. 27 - Norme regionali per

l'attuazione del regolamento del consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19.6.1978, n. 1360 e della legge 20.10.1978, n. 674, riguardanti le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni.

(B.U. 30 aprile 1980 n. 18)

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Piemonte con la presente legge stabilisce le norme per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360 e della legge 20.10.1978, n. 674, allo scopo di:

     - contribuire alla tutela degli interessi dei produttori agricoli nella fase relativa all'immissione delle produzioni agricole sui mercati.

     - assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori come previsto all'art. 39 del Trattato di Roma.

     - favorire la più ampia ed articolata partecipazione degli stessi produttori alla programmazione regionale.

     In particolare la Regione Piemonte con la presente legge:

     1) determina le modalità per:

     a - il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli;

     b - l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo e la revoca del riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli;

     c - l'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli riconosciute;

     d - il riconoscimento delle Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli;

     e - l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo e la revoca del riconoscimento delle Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli;

     f - la partecipazione delle Associazioni e delle Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli alla programmazione agricola regionale.

     2) provvede ad istituire il Comitato regionale piemontese delle Unioni regionali delle Associazioni del produttori agricoli.

     3) provvede a concedere contributi:

     a - al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni.

     b - per l'attuazione da parte delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione.

     4) estende alle Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni, di cui alla presente legge, le provvidenze previste dalle vigenti leggi regionali per le cooperative agricole e loro consorzi.

     5) prevede un raccordo tra le sovvenzioni dell'articolo 46 della L.R. 12.10.1978, n. 63, ed i contributi della legge 20.10.1978, n. 674.

     6) prevede la preferenza per gli associati delle Associazioni nella concessione di agevolazioni regionali.

 

     Art. 2. (Settori produttivi di applicazione).

     Ai sensi della legge 20.10.1978, n. 674, art. 2, comma primo, art. 5 comma primo punto 1, le Associazioni del produttori agricoli e le relative Unioni debbono essere costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei riguardanti i prodotti previsti dal regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360, art. 3, paragr. 1. I settori produttivi omogenei saranno stabiliti ai sensi dell'art. 12 della presente legge.

 

     Art. 3. (Associazione dei produttori agricoli).

     1) Scopi

     Le Associazioni dei produttori agricoli sono costituite allo scopo prevalente di adattare in comune alle esigenze del mercato la produzione e l'offerta da parte dei produttori che ne sono soci come previsto nel regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360, art. 5, paragrafo 1, trattino primo.

 

     2) Personalità giuridica

     Ai sensi della legge 20.10.1978, n. 674, art. 7 le Associazioni dei produttori agricoli con il riconoscimento acquistano la personalità giuridica di diritto privato.

 

     3) Soci componenti

     Alle Associazioni dei produttori agricoli possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le Organizzazioni di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360, così come previsto dalla legge 20.10.1978, n. 674, art. 1, comma 2°.

     L'Associazione può comprendere anche associati situati in Regioni limitrofe come previsto dalla legge 20.10.1978, n. 674, art. 5, purchè la maggioranza dei soci siano conduttori di aziende agricole situate nel territorio piemontese e purchè la prevalenza della produzione provenga dal territorio piemontese.

     Tali proporzioni possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche per adeguarle alle eventuali determinazioni degli Organi comunitari o nazionali oppure anche per uniformarle agli orientamenti prevalenti delle Regioni limitrofe.

 

     4) Sede

     Le Associazioni dei produttori agricoli hanno sede nel territorio piemontese.

 

     5) Requisiti generali

     Le Associazioni dei produttori agricoli devono soddisfare i requisiti generali indicati nel regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360, art. 6, ed avere le dimensioni socio-economiche minime che saranno stabilite ai sensi dell'art. 12 della presente legge.

 

     6) Statuti

     Gli statuti delle Associazioni dei produttori agricoli devono prevedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360, quanto indicato nella legge 20.10.1978, n. 674, art. 2.

 

     7) Modalità per il riconoscimento

     Per ottenere il riconoscimento deve essere presentata domanda al Presidente della Giunta regionale, in quale entro i successivi due mesi adotta in provvedimento, su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentito il parere del Comitato regionale previsto agli artt. 11 e 13 della legge 20.10.1978, n. 674.

     Alla domanda dovrà essere allegato, tra l'altro, lo statuto, l'atto costitutivo, l'elenco dei soci con l'indicazione delle produzioni rappresentate.

     Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti per il riconoscimento, la domanda viene respinta con formula scritta e motivata, entro i termini e con le modalità sopra indicate.

     Avverso la decisione del Presidente della Giunta regionale, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

     Le eventuali modificazioni allo statuto deliberate dai competenti organi delle Associazioni dei produttori agricoli per diventare efficaci debbono essere sottoposte alle stesse procedure previste per il riconoscimento.

 

     8) Efficacia vincolante delle delibere

     Ai sensi dell'art. 3 della legge 20.10.1978, n. 674, le deliberazioni delle Associazioni dei produttori agricoli possono avere, con decreti emessi dal Presidente della Regione, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati operanti nel territorio piemontese, in casi di gravi necessità, dichiarate tali da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nei decreti suindicati.

     In ogni caso le delibere delle Associazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e ottenere in parere favorevole del Comitato regionale previsto agli artt. 11 e 13 della legge 20.10.1978, n. 674.

 

     9) Vigilanza, controllo e revoca del riconoscimento.

     Il potere di vigilanza e controllo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 20.10.1978, n. 674, viene esercitato dall'Assessore competente in materia di agricoltura che si avvale dei servizi dell'Assessorato.

     Le Associazioni devono tenere le scritture, libri e registri che saranno indicati con le istruzioni tecniche di cui al successivo art. 11.

     Per le attività che formano oggetto del riconoscimento le associazioni devono tenere una contabilità separata.

     Il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli è revocato qualora ricorrano i motivi indicati nel regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360, art. 8 e nella legge 20.10.1978, n. 674, art. 4.

     La revoca è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentito il parere del Comitato regionale previsto agli artt. 11 e 13 della legge 20.10.1978, n. 674.

     La revoca comporta la cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli.

     Le Associazioni dei produttori agricoli sono tenute a trasmettere all'Assessore competente per l'agricoltura:

     - copia dei bilanci e relative relazioni del Collegio sindacale, entro quattro mesi dall'approvazione.

     - copia delle deliberazioni previste nella legge 20.10.1978, n. 674, art. 2, comma Secondo, punto 4, entro 7 giorni dall'assunzione.

     - tutte le informazioni e dati necessari per l'esercizio della vigilanza e controllo.

 

     Art. 4. (Albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli).

     Ai sensi della legge 20.10.1978, n. 674, articolo 4, è Istituito l'Albo regionale piemontese delle Associazioni dei produttori agricoli.

     All'albo vengono iscritte le Associazioni a seguito del Provvedimento di riconoscimento.

     L'Albo che è tenuto dall'Assessorato regionale competente per l'agricoltura, è distinto in sezioni corrispondenti all'articolazione del Comitato regionale piemontese di coordinamento delle Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli.

 

     Art. 5. (Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli).

     1) Scopi

     Le Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli:

     a - perseguono a livello regionale gli stessi obiettivi delle Associazioni del produttori agricoli, come previsto nel regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978 n. 1360, art. 5;

     b - partecipano alla programmazione agricola regionale come previsto dalla legge 20.10.1978, n. 674, art. 5, secondo le modalità indicate nella presente legge.

 

     2) Personalità giuridica

     Ai sensi della legge 20.10.1978, n. 674, art. 7, le Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli con il riconoscimento acquistano la personalità giuridica di diritto privato.

 

     3) Soci componenti

     Le Unioni regionali sono costituite da Associazioni dei produttori agricoli riconosciute previste al precedente art. 3.

     L'Unione può comprendere anche Associazioni situate in Regioni limitrofe purchè la maggioranza dei soci delle Associazioni, aderenti alla Unione, siano conduttori di aziende agricole situate nel territorio piemontese e purché la prevalenza delle produzioni provenga dal territorio piemontese. Tali proporzioni possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche per adeguarle alle eventuali determinazioni degli Organi comunitari o nazionali oppure anche per uniformarle agli orientamenti prevalenti delle regioni limitrofe.

 

     4) Sede

     Le Unioni regionali delle Associazioni del produttori agricoli hanno sede nel territorio piemontese.

 

     5) Requisiti generali

     Le Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli devono soddisfare i requisiti generali indicati nel regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360, art. 5.

 

     6) Statuti

     Gli statuti delle Unioni regionali delle Associazioni del produttori agricoli debbono prevedere quanto indicato nella legge 20.10.1978, n. 674, art. 2.

     Inoltre ai sensi della legge 20.10.1978, n. 674, art. 5, comma primo, punto 1, gli statuti debbono prevedere:

     a - in diritto di adesione delle Associazioni riconosciute dal settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe.

     b - il diritto a ciascuna Associazione di un numero di voti proporzionale al numero degli associati.

 

     7) Modalità per il riconoscimento

     Il riconoscimento è disposto su richiesta di più Associazioni del produttori agricoli del settore interessato che rappresentino comunque una quota non inferiore alle dimensioni socio-economiche che saranno stabilite al sensi dell'art. 12 della presente legge. Il riconoscimento viene effettuato con le stesse modalità previste al precedente art. 3, per le Associazioni dei produttori agricoli.

 

     8) Vigilanza, controllo e revoca del riconoscimento

     Per la vigilanza, il controllo e la revoca del riconoscimento delle Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli, vengono adottate le norme previste al precedente articolo 3 per le Associazioni dei produttori agricoli. Le Unioni, per le attività che formano oggetto del riconoscimento, devono tenere le scritture, i libri ed i registri che saranno indicati con le istruzioni tecniche di cui al successivo articolo 11.

 

     Art. 6. (Partecipazione alla programmazione regionale).

     Ai sensi della legge 20.10.1978, n. 674, art. 5, le Unioni riconosciute partecipano alla programmazione regionale.

     A tale fine la Regione Piemonte si impegna:

     a - ad acquisire il parere del Comitato regionale sugli atti programmatori relativi al settore agricolo alimentare ed ai settori ad esso strettamente connessi;

     b - ad avvalersi in via prioritaria delle Associazioni ed Unioni riconosciute per l'affidamento, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni, di interventi nella produzione e nel mercato con particolare riferimento alle attività previste all'art. 2 paragrafo 7 e 9 della legge 20.10.1978, n. 674.

     Le Associazioni dei produttori agricoli partecipano con loro rappresentanti alle Commissioni per il piano agricolo zonale come previsto dalla legge regionale 27.4.1978, n. 20, art. 6.

 

     Art. 7. (Comitato regionale piemontese di coordinamento delle Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli).

     Ai sensi della legge 20.10.1978, n. 674, articoli 11 e 13 è istituito il Comitato regionale piemontese di coordinamento delle Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli.

     Al Comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle Unioni riconosciute, ed in particolare:

     a - esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

     b - favorire, mediante la proposta di iniziative opportune la stipulazione di accordi interprofessionali, tra le Associazioni di produttori e le relative Unioni e le industrie e le loro organizzazioni.

     c - proporre e collaborare alla elaborazione di programmi pubblici per la formazione professionale, anche mediante gli appositi istituti esistenti, di quadri tecnici, amministrativi e dirigenti per le Associazioni di produttori e relative Unioni;

     d - emettere, qualora richiesti, pareri sulle iniziative delle Associazioni, di produttori e relative Unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste ai punti 4, 7, 8, 9 dell'art. 2 della L. 20.10.1978, n. 674, tendenti a stimolare la omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricolo-alimentare.

     Il Comitato è composto dai rappresentanti designati dalle Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli, nella misura di un rappresentante per ciascuna Associazione dei produttori riconosciuta aderente, fino ad un massimo di 6 membri.

     Il Comitato è integrato da rappresentanti aventi voto consultivo, indicato nella legge 20.10.1978, n. 674, art. 11. In mancanza dei rappresentanti delle Unioni regionali riconosciute il Comitato regionale viene costituito, in via provvisoria, facendo ricorso alle norme previste dalla L. 20.10.1978, n. 674, all'art. 13.

     Nell'ipotesi prevista al Precedente comma, viene assegnato un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

     Per la individuazione delle Organizzazioni dei produttori agricoli indicati all'articolo 13 della L. 20.10.1978, n. 674, si fa riferimento in linea di massima, ai criteri previsti all'art. 46 della L.R. 12.10.1978, n. 63.

     Il Comitato viene costituito con deliberazione della Giunta regionale. Le sostituzioni dei membri sono effettuate dall'Assessore regionale competente per l'agricoltura su richiesta della stessa Unione, Organizzazione o Ente, che aveva designato il membro da sostituire.

     Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti. A tali scopi non sono conteggiati i membri con diritto a voto consultivo.

     Il Comitato regionale inoltre:

     - ha sede presso l'Assessorato alla Agricoltura;

     - è presieduto dall'Assessore regionale competente per l'agricoltura o suo delegato, senza diritto a voto;

     - dura in carica tre anni;

     - si riunisce almeno tre volte all'anno;

     - è convocato dal Presidente oppure, ogni qual volta ne sia fatta richiesta, da almeno 1/4 dei rappresentanti delle Unioni e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da uno o più funzionari dell'Assessorato per l'agricoltura.

     Il Comitato è articolato per ognuno dei settori produttivi omogenei in sottocomitati di settore i quali, a loro volta, possono articolarsi per i diversi comparti produttivi del settore medesimo.

     Il Comitato regionale deve esprimere i pareri previsti dalla presente legge entro e non oltre i 30 giorni successivi alla richiesta stessa; trascorso inutilmente tale periodo non si è più tenuti ad acquisire i pareri.

 

     Art. 8. (Contributi).

     1) I contributi di costituzione e funzionamento

     La Giunta regionale può concedere i contributi previsti dal regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978, n. 1360, artt. 10 e 11 e della legge 20.10.1978, n. 674, art. 9, secondo i criteri, le modalità ed i limiti ivi contemplati, al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni.

     I contributi possono essere anticipati, sulla base dei programmi e delle spese previste nel bilancio preventivo, fino al 75% dell'importo spettante.

     Per le Associazioni e relative Unioni preesistenti, i contributi vengono concessi ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978, n. 1360, proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall'adeguamento alle condizioni previste dal summenzionato regolamento e dalla legge 20.10.1978, n. 674.

     Ai sensi dell'art. 18 del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360, alle Associazioni ed Unioni che operano in tutto o in parte nelle zone montane e/o collinari, nonché alle Associazioni dei produttore del settore zootecnico, sono accordati aiuti fino al 4%, 3% e 2% del valore dei prodotti commercializzati rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno dal riconoscimento. L'importo degli aiuti accordati non può tuttavia superare rispettivamente l'80%, 60% e 40% delle spese ammissibili.

     La nozione di spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo sarà stabilita ai sensi dell'art. 12 della presente legge.

 

     2) Contributi per programmi

     La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale previsto al precedente art. 7, può concedere i contributi previsti dal regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360, art. 18 e della legge 20.10.1978, n. 675, art. 10, secondo i criteri, le modalità ed i limiti ivi contemplati per l'attuazione da parte delle Associazioni e loro Unioni di programmi di sviluppo, studio, ricerca e divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.

     I contributi vengono concessi fino al 50% delle spese riconosciute ammissibili.

 

     3) Sovvenzioni art. 46, L.R. 12.10.1978, n. 63

     Le sovvenzioni ordinarie annuali, previste dalla legge regionale 12.10.1978, n. 63, in favore delle Organizzazioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli continuano ad essere concesse a condizione che le Organizzazioni stesse abbiano assunto idonee iniziative per la costituzione di Associazioni e di Unioni, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360 e della legge 20.10.1978, n. 674 ed abbiano avanzato la necessaria domanda di riconoscimento.

     Comunque le sovvenzioni di cui al comma precedente non sono cumulabili con gli aiuti previsti dal regolamento e dalla legge sopramenzionati.

     Le condizioni di cui al primo comma valgono a partire dall'inizio del terzo anno successivo alla emanazione delle istruzioni tecniche e delle norme regolamentari indicate ai successivi articoli 11 e 12.

 

     4) Provvidenze creditizie e fidejussione

     Ai sensi dell'art. 9, ultimo comma della legge 20.10.1978, n. 674, le provvidenze creditizie e fidejussorie, previste dalle vigenti leggi regionali per le cooperative e loro consorzi, sono estese alle Associazioni dei produttori ed alle relative Unioni per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge 20.10.1978, n. 674.

 

     Art. 9. (Associazioni preesistenti).

     Per le Associazioni del settore ortofrutticolo previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 vale quanto indicato alla legge 20.10.1978 n. 674, art. 12.

     Per le Associazioni zootecniche previste dalla legge 8.7.1975, n. 306 e relative leggi regionali di attuazione si applicano ai fini della legge 20.10.1978, n. 674, le disposizioni ivi contenute.

 

     Art. 10. (Preferenze).

     Ai fini della concessione di agevolazioni regionali è accordata preferenza, a parità di tutte le altre condizioni, agli associati di Associazioni dei produttori agricoli siano essi singoli produttori o cooperative o al tre forme associative.

 

     Art. 11. (Istruzioni tecniche).

     La Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale previsto agli articoli 11 e 13 della legge 20.10.1978, n. 674, stabilisce le istruzioni tecniche necessarie per l'applicazione della legge e in particolare:

     a - l'eventuale documentazione oltre a quella indicata al precedente art. 3, che deve essere presentata per il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni;

     b - la documentazione che deve essere presentata per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge;

     c - le scritture, libri e registri ed altri documenti che devono essere tenuti dalle Associazioni e loro Unioni.

     L'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni nonché delle domande di contributi, viene effettuata dai servizi centrali dell'Assessorato competente per l'agricoltura. Agli adempimenti relativi all'applicazione della presente legge provvede l'Assessorato competente per l'agricoltura, attraverso i servizi centrali.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, stabilisce le modalità per il funzionamento del Comitato regionale, dei sottocomitati di settore e delle ulteriori articolazioni per comparto produttivo di cui al precedente articolo 7.

 

     Art. 12. (Norme regolamentari).

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nel rispetto delle determinazioni assunte dai competenti Organi, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360, art. 6, paragrafo 3, stabilisce le modalità di applicazione relative:

     a) ai criteri ai quali devono essere conformi le norme comuni di produzione e di ammissione sul mercato;

     b) al numero minimo dei soci aderenti nonché alla superficie culturale minima al fattura od al volume di prodotto o gruppi di prodotti interessati provenienti dai soci che le Associazioni e le Unioni devono rappresentare.

     Inoltre il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, stabilisce:

     a) i settori produttivi omogenei di cui al precedente art. 2, nel rispetto delle eventuali determinazioni degli Organi comunitari e nazionali.

     b) la nozione di spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle Associazioni ed Unioni nel rispetto delle determinazioni assunte dai competenti Organi ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie).

     Per la concessione dei contributi di costituzione e di funzionamento amministrativo delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni è autorizzata per gli anni 1980-1984 una spesa pari alle quote che saranno assegnate dalla Regione Piemonte ai sensi della legge 20.10.1978, n. 674, art. 9.

     Alle relative spese si farà fronte con le quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi della legge 20.10.1978, n. 674, art. 9.

     Per la concessione dei contributi alle Associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni per programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore, è autorizzata per ciascuno degli anni 1980-1984 una spesa pari alle quote che saranno assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della legge 20.10.1978, n. 674, art. 10.

     Alla relativa spesa si farà fronte con le quote che saranno assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della legge 20.10.1978, n. 674, art. 10.

     All'iscrizione degli appositi capitoli nonché alla determinazione dei relativi stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 41 della L.R. 14.3.1978, n. 12.

 

     Art. 14. (Disposizioni finali).

     Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, valgono le norme previste dalla legge 20.10.1978, n. 674, dal regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19.6.1978, n. 1360 e loro successive modificazioni ed integrazioni.