Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 26/06/1979 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini di provvedere ad interventi dipendenti dagli eventi eccezionali dell'anno 1978, di cui alla legge regionale 3.10.1978 n. 60, non coperti dalle disponibilità derivanti dalla legge [...] |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'articolo 45, 6° comma, dello Statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale [...] |
§ 4.1.17 – L.R. 26 giugno 1979 n. 33. [1]
Interventi straordinari in agricoltura per le eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978. Reintegrazione dell'anticipazione di cui alla legge regionale 3.10.1978, n. 60.
(B.U. 3 luglio 1979 n. 27).
Ai fini di provvedere ad interventi dipendenti dagli eventi eccezionali dell'anno 1978, di cui alla legge regionale 3.10.1978 n. 60, non coperti dalle disponibilità derivanti dalla legge 19.1.1979, n. 17, che sono state determinate in L. 7.700 milioni con il provvedimento legislativo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3.5.1979 (disegno di
- nello stato di previsione dell'entrata, Cap. 1035 «Asse-azione dei fondi da destinare ai sensi dell'art. 4 della legge 25.5.1970, n. 364, per il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978, ad eccezione di quelle del 7 agosto 1978» e con lo stanziamento di L. 3.300 milioni in termini di competenza e di cassa, e,
- nello stato di previsione della spesa,
Cap. 3895 «Contributi ai sensi dell'art. 4 della legge 25.5.1970, n. 364, per il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978, ad eccezione di quelle del 7 agosto 1978» e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 3.300 milioni.
In caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente articolo rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25.5.1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'articolo 45, 6° comma, dello Statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della