Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e zootecnia |
Data: | 03/04/1979 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Inizio esercizio funzioni). |
Art. 2. (Disciplina della materia). |
Art. 3. (Competenza degli organi della Regione). |
Art. 4. (Struttura Organizzativa). |
Art. 5. (Disposizioni finanziarie). |
§ 4.1.15 - Legge regionale 3 aprile 1979, n. 16 - Norme provvisorie per
l'esercizio, da parte della regione Piemonte delle funzioni amministrative esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Piemonte in materia di agricoltura e foreste.
(B.U. 10 aprile 1979, n. 15).
Art. 1. (Inizio esercizio funzioni).
Le funzioni amministrative trasferite e delegate alle Regioni in materia di agricoltura, zootecnia e foreste con il
Art. 2. (Disciplina della materia).
Le materie continuano ad essere disciplinate, in via provvisoria, dalla vigente normativa statale, che è utilizzata con le modificazioni ed adeguamenti contenuti nella presente legge.
Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali 5 dicembre 1977, n. 56 e 6 novembre 1978, n. 68.
Art. 3. (Competenza degli organi della Regione).
Sono assegnate al Presidente della Giunta regionale le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale sono di competenza dei Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte.
Sono assegnate alla Giunta regionale le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale sono di competenza del Consiglio e della Giunta camerale o che genericamente sono attribuite alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale possono delegare a membri di Giunta, a funzionari regionali od a funzionari dei quali si avvale l'Amministrazione regionale, in tutto od in parte i compiti ad essi assegnati.
Art. 4. (Struttura Organizzativa).
La Regione per l'esercizio delle funzioni si serve della propria struttura organizzativa, individuando gli Uffici e precisando i compiti degli stessi, con deliberazione della Giunta regionale, in via provvisoria e con legge regionale, in via definitiva.
La Giunta regionale per l'esercizio di tutte o parte delle funzioni, e autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio, recanti le modalità di utilizzazione degli Uffici ed il rimborso, anche in forma forfettaria dei relativi oneri finanziari.
Art. 5. (Disposizioni finanziarie).
Per il rimborso degli oneri finanziari relativi all'utilizzazione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura è prevista per l'anno 1979, la spesa di L. 310.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12.500 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Rimborso delle spese relative all'utilizzazione degli uffici delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento di funzioni amministrative trasferite e delegate alle Regioni in materia di agricoltura, zootecnia e foreste con il
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.