§ 4.1.12 – L.R. 3 ottobre 1978, n. 60.
Interventi straordinari in agricoltura per le eccezionali calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978 ed aumento di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:03/10/1978
Numero:60


Sommario
Art. 1.  (Anticipazione agevolazioni contributive).
Art. 2.  (Anticipazione agevolazioni creditizie e contributive).
Art. 3.  (Applicabilità).
Art. 4.  (Prestazioni straordinarie del personale).
Art. 5.  (Urgenza).


§ 4.1.12 – L.R. 3 ottobre 1978, n. 60. [1]

Interventi straordinari in agricoltura per le eccezionali calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978 ed aumento di alcune anticipazioni previste dalla legge regionale 6-9-1977, n. 47.

(B.U. 10 ottobre 1978 n. 41).

 

Art. 1. (Anticipazione agevolazioni contributive).

     Al fine di favorire l'immediato ripristino delle strutture danneggiata dalle eccezionali calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978 è autorizzata l'erogazione delle somme sino all'ammontare di L. 11.000 milioni per la concessione anticipata delle Provvidenze prevista dall'art. 4 della legge 25-5-1970, n. 364.

     Al fine di cui al precedente comma nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1978 è istituito apposito capitolo con la denominazione «Assegnazione dei fondi da destinare ai sensi dell'articolo 4 della legge 25-5-1970, n. 364, per il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978» e con la dotazione di lire 11.000 milioni, in termini di competenza.

     Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione: «Contributi ai sensi dell'art. 4 della legge 25-5-1970, n. 364, per il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978» e con lo stanziamento di lire 11.000 milioni, in termini di competenza.

     In caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente articolo rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25-5-1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. (Anticipazione agevolazioni creditizie e contributive).

     Per le finalità di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 6-9-1977, n. 47 ed in relazione alle eccezionali calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978, è autorizzata l'erogazione di somme sino all'ammontare rispettivamente di lire 800 milioni e di lire 1.000 milioni per la concessione anticipata delle provvidenze indicate dall'art. 5, primo e secondo comma e dall'art. 7 della legge 25-5-1970, n. 364.

     Per i fini di cui al precedente comma, nei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978, sono iscritte, in aumento alle dotazioni ad essi conferite, in termini di competenza, le somme a fianco dei medesimi indicate:

     - capitolo 920 di entrata e capitolo 3420 di spesa, lire 600 milioni;

     - capitolo 980 di entrata e capitolo 3430 di spesa, lire 1.200 milioni.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. (Applicabilità).

     Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano nelle zone individuate dalle deliberazioni della Giunta regionale assunte ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 ed ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6-9-1977, n. 47.

 

     Art. 4. (Prestazioni straordinarie del personale).

     La Giunta regionale, nell'attuazione della presente legge, ha facoltà di riconoscere la necessità di prestazioni lavorative di carattere straordinario in deroga ai limiti posti dall'art. 59 della legge regionale 12-8-1974, n. 22, procedendo conseguentemente alla liquidazione al personale dipendente delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte.

 

     Art. 5. (Urgenza).

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.