§ 3.14.31 - L.R. 18 febbraio 2010, n. 13.
Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.14 sport
Data:18/02/2010
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Destinatari)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Ambiti di intervento)
Art. 5.  (Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)
Art. 6.  (Commissione tecnica)
Art. 7.  (Clausola valutativa)
Art. 8.  (Norma finanziaria)
Art. 9.  (Disposizioni transitorie)
Art. 10.  (Urgenza)


§ 3.14.31 - L.R. 18 febbraio 2010, n. 13. [1]

Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali.

(B.U. 25 febbraio 2010, n. 8)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte promuove e valorizza le discipline sportive delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali, ne favorisce la pratica a livello agonistico ed amatoriale e ne incentiva la diffusione dell'attività giovanile.

 

     Art. 2. (Destinatari)

1. La Regione favorisce l'attività delle Federazioni, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport invernali olimpici o paralimpici.

2. Beneficiano degli interventi regionali i soggetti di cui al comma 1 che presentano i seguenti requisiti:

a) sede legale nel territorio piemontese;

b) stabilità dell'organico tecnico, continuità negli anni delle attività sportive, dimostrata professionalità;

c) comprovata valenza sportiva promozionale e agonistica delle attività svolte;

d) comprovata valenza della formazione di squadre o atleti under diciotto.

 

     Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definite le seguenti discipline sportive:

a) sport invernali olimpici individuali: biathlon, bob, combinata nordica, freestyle, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard;

b) sport invernali olimpici di squadra: curling, hockey su ghiaccio;

c) sport invernali paralimpici individuali: biathlon, sci alpino, sci di fondo;

d) sport invernali paralimpici: curling in carrozzina, hockey su slittino.

 

     Art. 4. (Ambiti di intervento)

1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 per:

a) l'avviamento alla pratica sportiva non agonistica per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;

b) l'avviamento e sostegno del settore agonistico under diciotto per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;

c) il sostegno dell'attività agonistica over diciotto per tutte le discipline invernali agonistiche, previa valutazione dei risultati agonistici raggiunti dall'atleta o dalle squadre;

d) organizzazione di corsi di avviamento alla pratica sportiva nei giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, determina con proprio atto deliberativo le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.

     Art. 5. (Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)

1. I contributi regionali sono concessi fino ad un massimo dell' 80 per cento della spesa sostenuta.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta con propria deliberazione un Regolamento con il quale stabilisce:

a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 4;

b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;

c) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa.

3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi finanziati e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.

 

     Art. 6. (Commissione tecnica)

1. È istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di sport una Commissione tecnica con compiti di monitoraggio e coordinamento delle attività sportive invernali, olimpiche e paralimpiche, svolte dalle associazioni, cooperative o società sportive.

2. La Commissione di cui al comma 1 è così composta:

a) un rappresentante designato dalla Giunta regionale con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale;

c) un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

d) due rappresentanti del comitato regionale del Comitato Italiano Paralimpico;

e) due rappresentanti del comitato regionale della Federazione Italiana Sport Invernali;

f) due rappresentanti del comitato regionale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;

g) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva regionali;

h) un rappresentante del Collegio regionale Maestri di sci.

3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

 

     Art. 7. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di pratica sportiva degli sport olimpici e paralimpici invernali.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno una delle seguenti informazioni:

a) le finalità della legge programmate o perseguite;

b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnica;

c) il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi sostenuti, nonché l'entità del finanziamento;

d) le criticità emerse nell'attuazione della legge.

3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge;

b) l'evoluzione della pratica sportiva attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire la promozione e l'avviamento della pratica sportiva delle discipline olimpiche e paralimpiche invernali.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Per il biennio 2010 - 2011 alla spesa complessiva pari a euro 2.000.000,00, in termini di competenza destinata ad associazioni, cooperative o società sportive piemontesi, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18111 del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

 

     Art. 9. (Disposizioni transitorie)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa nazionale e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 1 ottobre 2020, n. 23.