§ 3.14.17 - L.R. 9 dicembre 2003, n. 32.
Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.14 sport
Data:09/12/2003
Numero:32

§ 3.14.17 - L.R. 9 dicembre 2003, n. 32.

Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere.

(B.U. 11 dicembre 2003, n. 50 – 2° suppl.).

 

Art. 1. (Prestazione di fideiussione).

     1. Per consentire il completamento delle coperture finanziarie degli investimenti necessari per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere con finanziamenti bancari, per un totale di 15 milioni di euro, ed in presenza di specifica richiesta da parte dell’Istituto bancario mutuante, è autorizzata la prestazione di garanzia fideiussoria nell’interesse della società Villaggio Olimpico S.r.l. ed a favore dell’Istituto bancario mutuante.

     2. La fideiussione regionale può essere concessa sino a concorrenza dell’intero importo del mutuo e in partecipazione con altri enti e istituzioni.

 

Art. 2. (Garanzie).

     1. A fronte della fideiussione prestata, la Regione può richiedere l’iscrizione di ipoteca di primo grado sulle opere realizzate e pegno sulle quote della società di cui all’articolo 1, comma 1.

 

Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Alla copertura degli eventuali oneri finanziari a carico della Regione per l’attuazione della presente legge, si provvede a partire dall’esercizio finanziario 2004 nell’ambito degli stanziamenti della Unità previsionale di base (~UPB~) 21032 (Turismo Sport Parchi-Offerta turistica, turismo sociale, tempo libero - Titolo II Spese di investimento) del bilancio regionale.

 

Art. 4. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.