§ 3.14.11 - Legge regionale 5 aprile 1996, n. 17.
Promozione della qualificazione degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.14 sport
Data:05/04/1996
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Attività per il miglioramento dell'efficienza fisica).
Art. 3.  (Sanzioni).


§ 3.14.11 - Legge regionale 5 aprile 1996, n. 17. [1]

Promozione della qualificazione degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie.

(B.U. 10 aprile 1996, n. 15).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie avvalendosi della collaborazione dell'Università, dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), degli Enti di promozione sportiva e di altri Enti qualificati, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 35 e dall'articolo 56, comma 2, lettera b), del Decreto Presidente Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. (Attività per il miglioramento dell'efficienza fisica).

     1. Per l'esercizio delle attività per il miglioramento dell'efficienza fisica nelle palestre, sale ginniche ed altri impianti a ciò destinati, qualora venga prestato un servizio al pubblico dietro pagamento di corrispettivo, il soggetto organizzatore deve avvalersi di istruttori qualificati.

     2. Sono considerati istruttori qualificati ai fini della legge:

     a) i titolari di diploma ISEF;

     b) coloro che hanno prestato, alla data di entrata in vigore della legge, attività documentata di istruttore per almeno 18 mesi negli ultimi 5 anni, subordinatamente alla frequenza di corso integrativo con superamento di prova finale di qualificazione.

     3. La Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 1, provvede a determinare le modalità ed i requisiti di accesso, di frequenza e di organizzazione dei corsi integrativi di formazione nonché delle prove finali di qualificazione ed approva l'elenco di coloro che hanno superato tali prove.

     4. Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), continuano a svolgere l'attività disciplinata dall'articolo.

     5. Per i cittadini della Comunità Europea si applicano le disposizioni comunitarie riguardanti il riconoscimento dei titoli di formazione professionale.

     6. Le disposizioni dell'articolo non si applicano quando le attività per il miglioramento dell'efficienza fisica sono organizzate senza fine di lucro e svolte senza pagamento di corrispettivo né da parte dell'utente né per la prestazione professionale dell'istruttore e comunque quando risultino preparatorie delle singole discipline sportive.

 

     Art. 3. (Sanzioni).

     1. La violazione di quanto disposto dall'articolo 2 comporta l'applicazione a carico dell'organizzatore della sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.

     2. In caso di recidiva la sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata; nei casi più gravi il Comune in cui ha sede l'impianto dispone la sospensione temporanea o la cessazione dell'attività.

     3. I rapporti di accertata violazione sono presentati al Comune cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 1 ottobre 2020, n. 23.