Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.14 sport |
Data: | 19/12/1991 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Tipologie degli interventi. |
Art. 3. Disposizioni finanziarie. |
Art. 4. Norma transitoria. |
§ 3.14.9 - Legge regionale 19 dicembre 1991, n. 63. [1]
Interventi straordinari di edilizia sportiva in favore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino.
(B.U. n. 52 del 27 dicembre 1991).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Piemonte, in attuazione ed in conformità ai principi ed alle disposizioni dello Statuto regionale, prevede interventi straordinari di edilizia sportiva a favore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino (I.S.E.F.), al fine di adeguare il patrimonio impiantistico ai parametri ed alle esigenze connesse alla formazione degli insegnanti di educazione fisica e allo svolgimento di attività formativo ricreative extracurricolari relative al perfezionamento e miglioramento della pratica sportiva.
Art. 2. Tipologie degli interventi.
1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, in considerazione delle esigenze tecniche per il rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza degli impianti sportivi di uso pubblico, e in corrispondenza delle necessità esposte dall'I.S.E.F. per il soddisfacimento della pratica addestrativa nelle diverse discipline motorie, le tipologie delle strutture sportive da realizzarsi sono individuate in due campi polivalenti coperti e due palestre sovrapposte mediante ristrutturazione di fabbricato esistente.
Art. 3. Disposizioni finanziarie.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo 900 milioni, di cui 850 milioni per l'anno 1991 e 1 miliardo 50 milioni per l'anno 1992.
2. Agli oneri conseguenti l'applicazione del comma uno, si provvede mediante riduzione di 850 milioni del cap. 1000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e, in modo analogo, per lire 1 miliardo 50 milioni, per l'anno 1992.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 viene conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione «Contributo straordinario all'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino (I.S.E.F.) per interventi di edilizia sportiva» e con la dotazione di 850 milioni in termini di competenza e di cassa.
4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Norma transitoria.
1. In relazione alla natura giuridica dell'I.S.E.F. ed all'attuale rapporto di convenzionamento tra l'Istituto e la Regione Piemonte, gli interventi previsti dalla legge sono attuati, stante la straordinarietà e l'urgenza, in deroga alle disposizioni dell'art. 15 della
[1] Abrogata dall'art. 2 della