Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.13 monumenti |
Data: | 21/12/1994 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Iniziative di valorizzazione e promozione. |
Art. 3. Norme finanziarie. |
§ 3.13.4 - Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 68. [1]
Valorizzazione della Sacra di San Michele «monumento simbolo» del Piemonte.
(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione riconosce la Sacra di San Michele quale monumento simbolo del Piemonte, per la sua storia secolare, per le testimonianze di spiritualità, di ardimento, d'arte, di cultura e l'ammirevole sintesi delle più peculiari caratteristiche che può offrire del Piemonte, nonché per la sua eccezionale collocazione e visibilità.
Art. 2. Iniziative di valorizzazione e promozione.
1. La Regione Piemonte promuove la conoscenza e la valorizzazione della Sacra di San Michele con iniziative proprie e con il sostegno di iniziative qualificate assunte da parte di altri soggetti, anche privati.
2. Contribuisce altresì ad assicurare condizioni favorevoli al recupero e al mantenimento delle attività strutturali dell'edificio nonché alla realizzazione delle iniziative culturali che ne facciano centro di scambio ed integrazione delle culture regionali d'Europa, della spiritualità, della pace.
Art. 3. Norme finanziarie.
1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 11720 per le attività di promozione e valorizzazione della Sacra di San Michele, al capitolo 20400 per le opere di ristrutturazione e restauro edilizio e al capitolo 20450 per gli interventi di allestimento e di forniture di attrezzature.
2. Lo stanziamento di cui al capitolo 11720 per l'esercizio 1994 è incrementato di L. 30.000.000 con riduzione di pari importo del capitolo 15950.
3. Gli stanziamenti relativi ai capitoli 11 720, 20400, 20450 inerenti all'esercizio 1995 e successivi saranno definiti in sede di approvazione delle leggi sui rispettivi bilanci di previsione.
4. Il Presidente è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 45 della