Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.12 musei |
Data: | 22/05/1980 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. La presente legge è finalizzata ad assicurare ll regolare svolgimento dell'attività istituzionale prevista dall'art. 1 dello Statuto del Museo di Arti e culture extraeuropee con sede in Biella |
Art. 2. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo è stanziata annualmente una somma adeguata a far fronte alle esigenze di funzionamento del Museo accertate dalla Giunta [...] |
Art. 3. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 100 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e [...] |
§ 3.12.3 – L.R. 22 maggio 1980, n. 57. [1]
Contributi a favore del Museo di arti e culture extra europee di Biella.
(B.U. 3 giugno 1980, n. 23).
La presente legge è finalizzata ad assicurare ll regolare svolgimento dell'attività istituzionale prevista dall'art. 1 dello Statuto del Museo di Arti e culture extraeuropee con sede in Biella.
Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo è stanziata annualmente una somma adeguata a far fronte alle esigenze di funzionamento del Museo accertate dalla Giunta regionale sulla base di una relazione di attività, del bilancio preventivo e del conto consuntivo relativo all'anno precedente che l'Amministrazione del Museo dovrà presentare ciascun anno entro il 15 ottobre.
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 100 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 11790 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Contributi a favore del Museo di arti e culture extraeuropee di Biella per lo svolgimento delle attività istituzionali» con lo stanziamento di 100 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della