Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.10 beni culturali |
Data: | 03/12/2008 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Ambito di applicazione) |
Art. 3. (Censimento ed elenco regionale dei quadranti solari) |
Art. 4. (Commissione tecnica regionale per la conservazione e la valorizzazione dei quadranti solari) |
Art. 5. (Contributi per interventi di conservazione) |
Art. 6. (Iniziative di valorizzazione) |
Art. 7. (Norma finanziaria) |
§ 3.10.40 - L.R. 3 dicembre 2008, n. 33. [1]
Valorizzazione dei quadranti solari.
(B.U. 11 dicembre 2008, n. 50)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto e dell'articolo 1 del
Art. 2. (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica ai quadranti solari:
a) che per età o dimensioni possono essere considerati patrimonio paesaggistico;
b) che hanno importanza dal punto di vista storico-culturale e scientifico;
c) di pregio artistico.
2. La presente legge si applica anche ai quadranti solari già sottoposti a vincolo di tutela ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 3. (Censimento ed elenco regionale dei quadranti solari)
1. I comuni avviano il censimento dei quadranti solari esistenti di particolare rilievo entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione contenente la metodologia di rilevazione e le caratteristiche di una scheda di identificazione allo scopo di predisporre il censimento di cui al comma 1.
3. Le schede di identificazione del censimento sono raccolte in un elenco regionale dei quadranti solari.
4. Il censimento raccoglie dati e informazioni relativi a:
a) localizzazione;
b) proprietà;
c) caratteristiche;
d) autore e datazione del quadrante solare;
e) descrizione dei motivi di inclusione nel censimento;
f) condizione al momento del censimento ed eventuali opere di restauro eseguite o da eseguire.
5. Chiunque può segnalare ai comuni l'esistenza di quadranti solari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 4. (Commissione tecnica regionale per la conservazione e la valorizzazione dei quadranti solari)
1. È istituita la Commissione tecnica regionale per la conservazione e la valorizzazione dei quadranti solari di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è composta da:
a) l'assessore regionale ai beni culturali o suo delegato;
b) l'assessore regionale ai beni ambientali e paesaggistici o suo delegato;
c) un rappresentante designato dalle associazioni di gnomonica.
3. Possono altresì far parte della Commissione due esperti in materia designati, rispettivamente, dalla competente soprintendenza regionale e dalle Accademie delle belle arti operanti in Piemonte.
4. La Commissione esprime parere alla Giunta regionale in merito all'inclusione nell'elenco regionale, di cui all'articolo 3, comma 3, dei quadranti solari censiti. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione, predispone ed aggiorna periodicamente l'elenco regionale dei quadranti solari, che viene pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.
5. La Commissione esprime parere in ordine al finanziamento di interventi di conservazione e di valorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.
6. In deroga alla
Art. 5. (Contributi per interventi di conservazione)
1. La Regione eroga contributi per il restauro e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei quadranti solari inclusi nell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 3.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in conto capitale nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti dai proprietari degli immobili sulle cui facciate sono ubicati i quadranti solari a seguito di parere vincolante sul progetto espresso dalla Commissione.
4. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le modalità e le procedure per la concessione dei contributi ai proprietari che ne abbiano fatto richiesta.
5. I proprietari beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono tenuti a mantenere in buono stato i quadranti solari oggetto di interventi di conservazione per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla concessione del contributo.
Art. 6. (Iniziative di valorizzazione)
1. La Giunta regionale, anche su istanza dei proprietari degli immobili sulle cui facciate sono ubicati i quadranti solari, può promuovere iniziative volte alla valorizzazione dei quadranti solari inclusi nell'elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 3, al fine di divulgare la conoscenza ed il significato della conservazione dei quadranti solari.
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. Gli oneri per il censimento di cui all'articolo 3 sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2008 nella misura di euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base (UPB) DA18032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, che presenta la necessaria capienza.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 5 e 6 per il biennio 2009-2010, pari a euro 500.000,00 annui ricompresi nell'ambito dell'UPB DA18032, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
[1] Abrogata dall'art. 45 della