§ 3.10.17 – L.R. 9 aprile 1990, n. 25.
Norme transitorie della L.R. su «Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.10 beni culturali
Data:09/04/1990
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Norme transitorie della legge regionale sulla tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso).


§ 3.10.17 – L.R. 9 aprile 1990, n. 25. [1]

Norme transitorie della L.R. su «Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso».

(B.U. 18 aprile 1990, n. 16).

 

Art. 1. (Norme transitorie della legge regionale sulla tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso).

     Le domande di contributo di cui alla Legge Regionale approvata in data 14 marzo 1990 su: «Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso» in sede di prima applicazione, per l'anno in corso, devono essere presentate entro il 30 luglio 1990 con le stesse modalità previste all'art. 4 della legge citata.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.