Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.10 beni culturali |
Data: | 11/06/1986 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 3.10.14 - Legge regionale 11 giugno 1986 n. 23. [1]
Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, in ordine alla composizione della Consulta regionale per i beni e le attività culturali.
(B.U. 18 giugno 1986 n. 24).
Sino ad approvazione di apposita normativa i rappresentanti designati da ciascun Comitato di comprensorio nella Consulta regionale per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 2 della
- il quarto capoverso del secondo comma è sostituito dai seguenti:
21 membri designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a due terzi;
3 membri in rappresentanza delle Associazioni del tempo libero;
- l'ottavo capoverso del secondo comma è soppresso.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto.
[1] Abrogata dall'art. 45 della