Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.10 beni culturali |
Data: | 13/05/1980 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Piemonte, con la presente legge, concorre al finanziamento del programma di censimento dei beni culturali minori dell'area alto- novarese e creazione di un archivio per la storia [...] |
Art. 2. Per i fini di cui all'art. 1, la Giunta regionale concede alla Fondazione arch. Enrico Monti, per il quinquennio 1980-1984, un contributo annuale di L. 20 milioni da erogarsi entro il 31 marzo [...] |
Art. 3. All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di [...] |
§ 3.10.6 – L.R. 13 maggio 1980, n. 43. [1]
Contributo alla fondazione arch. Enrico Monti per «Programma di censimento dei beni culturali minori e creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari».
(B.U. 21 maggio 1980, n. 21).
La Regione Piemonte, con la presente legge, concorre al finanziamento del programma di censimento dei beni culturali minori dell'area alto- novarese e creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari, elaborato dalla Fondazione arch. Enrico Monti, con sede in Anzola d'Ossola e personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 16.4.1973, n. 360, riconoscendone l'emergente interesse pubblico per la difesa e la valorizzazione dei beni culturali locali, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e constatandone la coincidenza con i propri programmi analoghi riguardanti tutto il territorio regionale.
Il programma è realizzato dalla Fondazione arch. Enrico Monti in collaborazione con l'Assessorato regionale ai beni culturali, che fornisce le indicazioni metodologiche, e con il Comitato comprensoriale Verbano - Cusio - Ossola, gli Enti locali e le istituzioni culturali.
Il programma ha per scopo precipuo il censimento del patrimonio storico, artistico, archivistico, iconografico e bibliografico cosiddetto minore e attinente la storia locale, l'etnologia, le tradizioni popolari, il recupero e la catalogazione del patrimonio fotografico locale inteso come bene culturale, la costituzione di un inventario generale dei materiali e dei dati provenienti dai vari settori di indagine e raccolti in un archivio aperto al pubblico ed alla ricerca, in ogni sua forma e ad ogni livello, dalla scuola alla progettazione pubblica nei suoi compiti di pianificazione e di tutela.
Nel programma, che per la sua interdisciplinarietà e per la sua specificità nel campo degli studi locali può essere affidato solo a istituzioni con particolare specializzazione, la Regione individua una iniziativa sperimentale in un'area culturalmente significativa della fascia alpina e prealpina piemontese, ove opera la Fondazione Monti, da potersi successivamente adottare, mediante altre forme di collaborazione e di affidamento anche ad altri Enti, in tutto il restante territorio regionale.
Per i fini di cui all'art. 1, la Giunta regionale concede alla Fondazione arch. Enrico Monti, per il quinquennio 1980-1984, un contributo annuale di L. 20 milioni da erogarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
Entro il 31 dicembre, la Fondazione arch. Enrico Monti è tenuta a presentare una relazione documentata all'attività svolta ed il programma- stralcio per l'anno successivo.
All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Contributo alla Fondazione arch. Enrico Monti per la realizzazione di un programma di censimento dei beni culturali minori e la creazione di un archivio per la storia delle tradizioni popolari» e con lo stanziamento di 20 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della