Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.10 beni culturali |
Data: | 25/02/1980 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 3.10.5 - Legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10. [1]
Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino.
(B.U. 5 marzo 1980 n. 10).
La Regione Piemonte, al fine di contribuire in misura concreta ad iniziative di promozione culturale, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, e per facilitare l'avvicinamento di più larghi strati della popolazione alla musica, favorisce l'attività istituzionale dell'ente autonomo Teatro Regio di Torino.
In particolare la Regione:
a) eroga annualmente all'ente autonomo Teatro Regio, ai sensi dell'art. 16, lett. a) della
b) favorisce, in collaborazione con gli enti locali interessati del Piemonte, il decentramento di spettacoli e rappresentazioni allestite dall'ente autonomo Teatro Regio di Torino in località della regione che dispongano di idonee strutture;
c) organizza, in collaborazione con l'ente autonomo Teatro Regio di Torino, rappresentazioni diurne e festive destinate in via prevalente a spettatori provenienti da località della regione esterne al capoluogo, nonchè a particolari categorie di cittadini per i quali l'accesso ai programmi sia particolarmente difficile.
Tra i componenti il Consiglio di Amministrazione dell'ente autonomo Teatro Regio di Torino designati dal Consiglio regionale, a norma del 1° e 3° comma dell'art. 13 della
Per le finalità di cui al precedente art. 1, comma 2°, lett. a), è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 1.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12.500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 11.845, con la denominazione «Contributo all'ente autonomo Teatro Regio di Torino per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente» e con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenze e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1, comma 2°, lettera b), è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 250 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 11850 con la denominazione «Contributi e altri oneri per il decentramento di iniziative musicali dell'ente autonomo Teatro Regio in località del Piemonte», e con lo stanziamento di 250 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per le finalità di cui al precedente art. 1, comma 2°, lettera c), è autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 50 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 11855, con la denominazione «Contributi ed altri oneri, compreso l'acquisto di biglietti e abbonamenti, per spettacoli diurni e/o festivi realizzati dall'ente autonomo Teatro Regio di Torino» e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 45 della