§ 3.9.7 - Legge regionale 10 novembre 1992, n. 48.
Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.9 studi, ricerche e convegni
Data:10/11/1992
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Costituzione.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  (Consiglio di amministrazione)
Art. 4.  Consiglio di Amministrazione.
Art. 5.  Esperti.
Art. 6.  Museo Truppe Alpine.
Art. 7.  Linee azione.
Art. 8.  Statuto e Regolamento.
Art. 9.  Finanziamento.


§ 3.9.7 - Legge regionale 10 novembre 1992, n. 48. [1]

Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte.

(B.U. 18 novembre 1992, n. 47).

 

Art. 1. Costituzione.

     1. La Regione Piemonte, promuove, nel quadro delle proprie competenze, la costituzione del «Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles», ed indirizza gli interventi per il restauro ed il recupero funzionale del Forte e la valorizzazione graduale delle opere e postazioni periferiche del sistema di difesa tra l'Assietta e S. Colombano.

 

     Art. 2. Oggetto.

     1. La Regione Piemonte affida al Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte la cura, la ricerca e l'analisi storica di materiale e nozioni relative all'Architettura Militare in Piemonte ed i suoi rapporti con il più ampio contesto europeo, specie nell'ambito della Regione Piemonte, Provence Alpes Cote d'Azur, Rhone Alpes, Vallese e Canton Ticino con particolare riguardo alle opere ivi realizzate.

     2. Il Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte organizza convegni e stampa materiale da conservarsi e presentarsi al pubblico ed agli studiosi.

 

     Art. 3. (Consiglio di amministrazione) [2]

     1. Il Consiglio di Amministrazione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte è composto da cinque membri di cui uno svolge le funzioni di Presidente, che lo presiede.

     2. Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale su una terna di nominativi indicati di concerto tra la Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi, l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, individuati tra esperti conosciuti della disciplina.

     3. Le modalità di individuazione e nomina dei quattro membri del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo Statuto, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

     4. Lo Statuto di cui all'articolo 8 disciplina le funzioni del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 4. Consiglio di Amministrazione. [3]

     1. Il Consiglio di Amministrazione del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte è composto da 19 membri di cui:

     4 designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a 3;

     2 designati dall'Università degli Studi di Torino;

     2 designati dal Politecnico di Torino;

     1 designato dalla Comunità Montana Alta Valle di Susa;

     1 designato dalla Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia;

     2 designati dal Comune di Exilles;

     1 designato dall'Amministrazione del Museo Pietro Micca;

     1 designato dall'Associazione Nazionale Alpini;

     1 designato dal C.A.I. Comitato Regionale;

     1 designato dal Museo Duca d'Aosta;

     1 designato dalla Provincia di Torino;

     2 designati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali del Piemonte.

 

     Art. 5. Esperti.

     1. Il Consiglio di cui all'art. 4 può invitare alle proprie sedute rappresentanti dei corrispondenti Enti nell'ambito degli Stati membri del Consiglio d'Europa e con particolare riguardo a quelli delle Regioni Francesi e Cantoni Svizzeri contermini al Piemonte.

     2. Il Consiglio può invitare le unioni montane di comuni o gli altri Enti locali o Società Storiche Piemontesi e Liguri, nel cui territorio o ambito di ricerche e studi, siano insediati edifici monumentali e architettonici posti allo studio da parte del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte [4].

     3. Le modalità delle partecipazioni di cui ai commi 1 e 2, sono fissate nello Statuto e nel Regolamento del Centro Studi.

 

     Art. 6. Museo Truppe Alpine.

     1. La Regione Piemonte opera affinché nel corso del restauro e del recupero funzionale del Forte di Exilles, d'intesa con l'Associazione Nazionale Alpini e l'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, e sentiti i pareri della Soprintendenza ai Beni Ambientali nell'ambito dei suoi poteri istituzionali, vengano individuati locali per ospitare un museo dedicato alle Truppe Alpine e da Fortezza.

 

     Art. 7. Linee azione.

     1. La Regione Piemonte opera affinché nel corso del restauro e del recupero funzionale del sistema difensivo del Forte di Exilles, di intesa con l'Associazione Nazionale Alpini e/o altre organizzazioni di volontariato, sentiti i pareri della Soprintendenza ai Beni Ambientali nell'ambito dei suoi poteri istituzionali, vengano predisposti idonei locali atti ad ospitare attività di formazione ed aggiornamento in materia di protezione civile, e, d'intesa con le unioni montane di comuni e con il Comune di Exilles, vengano predisposti idonei locali atti ad ospitare e valorizzare la presenza storica, culturale, agricola, artigianale, industriale, turistica del Piemonte e delle altre Regioni italiane [5].

 

     Art. 8. Statuto e Regolamento.

     1. Lo Statuto ed il Regolamento del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte, saranno redatti dal primo Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione del Consiglio Regionale.

 

     Art. 9. Finanziamento.

     1. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Centro studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte, nonché le spese per gli interventi finalizzati alla utilizzazione del sistema difensivo del Forte di Exilles, saranno stabilite con legge di approvazione dei bilanci per gli anni finanziari 1993 e seguenti.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 aprile 2013, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 aprile 2013, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 aprile 2013, n. 7.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 aprile 2013, n. 7.