§ 3.9.6 - Legge regionale 12 aprile 1988, n. 17 - Soppressione dell'Azienda
Studi ed Assistenza alla Montagna della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Novara.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.9 studi, ricerche e convegni
Data:12/04/1988
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Esclusione di oneri per la Regione).
Art. 3.  (Assegnazione del personale e relativo inquadramento).
Art. 4.  (Liquidazione di indennità).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 3.9.6 - Legge regionale 12 aprile 1988, n. 17 - Soppressione dell'Azienda

Studi ed Assistenza alla Montagna della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Novara.

(B.U. 20 aprile 1988, n. 16).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. L'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Novara, costituita con deliberazione n. 24 del 1 febbraio 1954 della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Novara, resa esecutiva dal Ministero dell'Industria e del Commercio, ai sensi dell'art. 32, n. 4, del T.U. approvato con R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, è soppressa d'intesa con la stessa Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli artt. 50 e 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. (Esclusione di oneri per la Regione).

     1. La Regione resta in ogni caso estranea ai rapporti in essere o pregressi fra l'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Novara o qualsiasi altro soggetto; conseguentemente è sollevata da ogni onere relativo ai rapporti medesimi.

     2. In tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli inerenti il personale, facenti capo alla soppressa Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Novara succede la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Novara.

 

     Art. 3. (Assegnazione del personale e relativo inquadramento).

     1. Il personale di ruolo dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Novara in servizio alla data del 31 dicembre 1986 è assegnato - a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della soppressione dell'Azienda - alla Regione Piemonte con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I dipendenti dell'Azienda di cui al comma 1, in servizio alla data del 31 dicembre 1986 in numero di tre, rivestono, ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1984, n. 665, le seguenti qualifiche che corrispondono a quelle a fianco di ciascuna indicate, previste dal D.P.R. 8 maggio 1987, n. 268:

 

qualifica D.P.R. 665/84                    qualifica D.P.R. 268/87

n. 1 VII qualifica                         VII qualifica

n. 1 V qualifica                           V qualifica

n. 1 IV qualifica                          IV qualifica

 

     3. All'inquadramento nel ruolo della Regione si provvederà con le modalità che saranno indicate con la legge regionale di recepimento dell'accordo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle Regioni relativo al periodo 1985/87.

     4. Il personale inquadrato nei ruoli regionali conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto della soppressione dell'Azienda Autonoma di cui si tratta. I periodi di servizio di ruolo prestati alle dipendenze di tale Ente sono equiparati al servizio reso presso l'Amministrazione Regionale e sono valutabili, ai fini delle anzianità richieste per l'accesso alle diverse qualifiche funzionali, come prestati nelle qualifiche regionali corrispondenti alle qualifiche possedute nei singoli periodi.

     5. Fino all'inquadramento di cui al comma 4, al personale dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna continuano ad applicarsi, da parte della Regione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza.

     6. Ai fini del trattamento di previdenza, quiescenza ed assistenza, tale personale è iscritto alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L. a decorrere dalla data di assegnazione.

     7. Per la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. dei periodi assicurativi del personale iscritto all'I.N.P.S. già dipendente dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Novara, soppressa ai sensi degli artt. 50 e 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e trasferita alla Regione Piemonte, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

 

     Art. 4. (Liquidazione di indennità).

     1. Alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro, spettante al personale dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Novara alla data di estinzione del rapporto stesso, provvede per intero l'Azienda medesima, ai sensi delle disposizioni vigenti, senza alcun onere per l'Amministrazione Regionale subentrante.

     2. Il personale inquadrato nei ruoli regionali a seguito della soppressione dell'Azienda Autonoma di cui si tratta ha facoltà, ove abbia percepito l'indennità di fine rapporto di cui al comma 1, di rifondere la somma lorda a tale titolo percepita a favore della Regione in un'unica soluzione ed ottenere il computo, ai fini dell'applicazione della L.R. 27 maggio 1980, n. 64, del servizio prestato presso l'Ente di provenienza, limitatamente alla parte dell'importo dell'indennità rifusa.

     3. I dipendenti debbono esercitare la facoltà di cui al comma 2, presentando apposita domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di inquadramento nei ruoli regionali. La rifusione della somma lorda percepita a titolo di indennità di fine rapporto deve avvenire entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di L. 55.000.000 cui si provvede con gli stanziamenti previsti nei capp. 200 e 220 del bilancio per l'anno 1988, che presentano la necessaria capienza.

     2. Agli oneri relativi agli anni 1989 e successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi.