§ 3.8.46 - L.R. 4 aprile 2007, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:04/04/2007
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2003).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 17/2003).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 17/2003).


§ 3.8.46 - L.R. 4 aprile 2007, n. 8. [1]

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada).

(B.U. 12 aprile 2007, n. 15).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2003).

     1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada), dopo le parole “Le attività di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelle realizzate all’interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 17/2003).

     1. L’articolo 6 della l.r. 17/2003 è sostituito dal seguente:

     “Art. 6. (Promozione delle espressioni artistiche in strada).

     1. La Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada. Il termine per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

     2. La Regione istituisce inoltre premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l’assegnazione dei premi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.".

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 17/2003).

     1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 17/2003 le parole “ai comuni” sono sostituite con le seguenti: “ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati”.

     2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 17/2003 la parola “contributi” è sostituita con la seguente: “premi”.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.