Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.8 informazione e cultura |
Data: | 24/03/2000 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Modalità di erogazione dei contributi). |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
§ 3.8.25 - Legge regionale 24 marzo 2000, n. 32. [1]
Intervento della Regione a favore della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Città di Saluzzo.
(B.U. 29 marzo 2000, n. 13 - Suppl. n. 2).
Art. 1. (Finalità).
1. Al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione e di sviluppo del patrimonio e del potenziale di crescita musicale presente in Regione e, nel contempo, di incentivare la realizzazione di iniziative in difesa e a potenziamento dello sviluppo socio-economico piemontese, la Regione finanzia la società consortile denominata: "Scuola di alto perfezionamento musicale Città di Saluzzo - Consorzio per la formazione superiore" e ne riconosce l'interesse regionale.
Art. 2. (Modalità di erogazione dei contributi).
1. La Giunta regionale eroga i contributi entro il 31 marzo di ciascun anno valutato il programma di attività presentato, tenuto conto dei contributi che vengono erogati alla Scuola e, per gli anni successivi al primo, a seguito dell'esame del consuntivo delle attività svolte dal consorzio nel corso dell'anno precedente.
2. I contributi vengono erogati per un periodo di cinque anni.
3. I contributi previsti dalla legge sono cumulabili con altri tipi di finanziamento a qualsiasi titolo erogati.
Art. 3. (Norma finanziaria).
1. Per l'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 2000, la spesa di lire 600 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 viene istituito il capitolo con la seguente denominazione: "Spese per il funzionamento e lo sviluppo della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale" avente la dotazione di 600 milioni in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 11250 del bilancio di previsione per l'anno 2000.
4. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
[1] Abrogata dall'art. 45 della