Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.8 informazione e cultura |
Data: | 16/10/1998 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 5 dello Statuto, persegue la finalità di promuovere e sostenere attività finalizzate a celebrare, diffondere ed approfondire la conoscenza [...] |
Art. 2. 1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'articolo 1, concede contributi volti a finanziare progetti e programmi redatti a tal fine dalle province del Piemonte, dai comuni, dalle [...] |
Art. 3. 1. E' istituito il capitolo "Contributi per le celebrazioni del 150° anniversario della concessione dei diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica". Lo stanziamento per il 1998 [...] |
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale [...] |
§ 3.8.22 - Legge regionale 16 ottobre 1998, n. 25. [1]
Celebrazioni per il 150° anniversario della concessione dei diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica.
(B.U. 21 ottobre 1998, n. 42).
1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 5 dello Statuto, persegue la finalità di promuovere e sostenere attività finalizzate a celebrare, diffondere ed approfondire la conoscenza delle vicende storiche che precedettero ed accompagnarono gli editti con cui nel 1848 il Re Carlo Alberto di Sardegna concesse i diritti politici e civili alle minoranze valdese ed ebraica dei suoi Stati.
1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'articolo 1, concede contributi volti a finanziare progetti e programmi redatti a tal fine dalle province del Piemonte, dai comuni, dalle comunità montane, nonché da enti ed associazioni culturali e religiose.
1. E' istituito il capitolo "Contributi per le celebrazioni del 150° anniversario della concessione dei diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica". Lo stanziamento per il 1998 è di lire 200 milioni.
2. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Abrogata dall'art. 2 della