§ 3.8.22 - Legge regionale 16 ottobre 1998, n. 25.
Celebrazioni per il 150° anniversario della concessione dei diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:16/10/1998
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 5 dello Statuto, persegue la finalità di promuovere e sostenere attività finalizzate a celebrare, diffondere ed approfondire la conoscenza [...]
Art. 2.      1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'articolo 1, concede contributi volti a finanziare progetti e programmi redatti a tal fine dalle province del Piemonte, dai comuni, dalle [...]
Art. 3.      1. E' istituito il capitolo "Contributi per le celebrazioni del 150° anniversario della concessione dei diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica". Lo stanziamento per il 1998 [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale [...]


§ 3.8.22 - Legge regionale 16 ottobre 1998, n. 25. [1]

Celebrazioni per il 150° anniversario della concessione dei diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica.

(B.U. 21 ottobre 1998, n. 42).

 

Art. 1.

     1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 5 dello Statuto, persegue la finalità di promuovere e sostenere attività finalizzate a celebrare, diffondere ed approfondire la conoscenza delle vicende storiche che precedettero ed accompagnarono gli editti con cui nel 1848 il Re Carlo Alberto di Sardegna concesse i diritti politici e civili alle minoranze valdese ed ebraica dei suoi Stati.

 

     Art. 2.

     1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'articolo 1, concede contributi volti a finanziare progetti e programmi redatti a tal fine dalle province del Piemonte, dai comuni, dalle comunità montane, nonché da enti ed associazioni culturali e religiose.

 

     Art. 3.

     1. E' istituito il capitolo "Contributi per le celebrazioni del 150° anniversario della concessione dei diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica". Lo stanziamento per il 1998 è di lire 200 milioni.

     2. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.